GAMMA di Savina Bonnin

MANUALE FISCALE

per le

SCUOLE DI SHIATSU

GAMMA di Savina Bonnin – Via Pasquale Paoli 52 - 10134 TORINO – Telefono e Fax 011 3190702

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A cura di Renzo Chiampo

Hanno collaborato: Renzo Chiampo, Savina Bonnin, vers. 2012-01

MANUALE FISCALE per le SCUOLE DI SHIATSU

INDICE

Prefazione pag. 5

La posizione giuridica dell’insegnamento shiatsu pag. 4

Il codice attività pag. 5

La posizione I.V.A. pag. 6

Il trattamento fiscale delle entrate pag. 7

I costi della scuola di shiatsu pag. 8

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo pag. 9

Associazioni – corsi di shiatsu ai soci pag. 11

Associazioni – compensi agli associati pag. 14

Associazioni – il rimborso spese pag. 15

Il rapporto patrimoniale tra i soci e l’associazione pag. 18

Lo statuto delle associazioni non riconosciute pag. 19

L’oggetto sociale pag. 20

Adempimenti della scuola di shiatsu

Associazione senza partita IVA pag. 21

Adempimenti della scuola di shiatsu

titolare di partita IVA : persone fisiche e società pag. 22

Adempimenti della scuola di shiatsu

titolare di partita IVA : associazioni pag. 23

La legge 398 del 16/12/1991

Agevolazioni fiscali per le associazioni non-profit pag. 24

Bozza di rendiconto patrimoniale ed economico pag. 26

La scuola di shiatsu e la privacy pag. 27

Associazioni – il modello EAS pag. 28

Leggi – Decreti – Prassi pag. 31

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Il presente manuale è stato redatto per soddisfare le richieste di alcune associazioni

al fine di chiarire gli aspetti fiscali della gestione di una scuola di shiatsu.

Abbiamo cercato di realizzare un’opera organica, che possa offrire una panoramica

il più completa possibile, atta a soddisfare ed a fornire un orientamento sicuro per

gli operatori del settore.

Oltre che per le scuole di shiatsu, il presente manuale è valido per l’insegnamento di

tutte le discipline olistiche, nel settore del benessere fisico, che, al momento attuale,

non trova un riconoscimento legislativo.

Si ringrazia quanti collaborano e vorranno collaborare, segnalando inesattezze,

carenze, omissioni, frasi di non facile interpretazione contenute nel presente

manuale.

Siamo dispostissimi e lieti di aprire contraddittori sulle questioni che possono

apparire controverse, nonché su temi di generale interesse non affrontanti nel

presente manuale.

GAMMA di Savina Bonnin

10034 TORINO – via Pasquale Paoli 52

Tel./Fax 011 3190702 – Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

è a disposizione, a condizioni particolarmente vantaggiose per l’utente, per la

gestione amministrativa e fiscale dell’attività: inquadramento, adempimenti contabili

e fiscali, dichiarazione dei redditi.

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LA POSIZIONE GIURIDICA DELL’ INSEGNAMENTO SHIATSU

Di fatto, l’attività delle scuole di shiatsu è una prestazione di formazione professionale.

In diritto, la legge quadro in materia di formazione professionale (legge 845/78) non

comprende tra le discipline riconosciute l’insegnamento delle discipline olistiche per il benessere

fisico. Né, d’altro canto, esiste una legge od una norma che ne vieti o ne disciplini l’esercizio.

Alcune regioni hanno varato leggi di orientamento delle discipline olistiche, che istituiscono

“registri” per gli operatori, stabilendo normative per l’accesso, ma non contengono né obblighi né

divieti per l’esercizio dell’attività. (cfr.: Regione Lombardia L.R. n. 13 del 31/05/2004 e Regione Toscana L.R. n.

2 del 03/01/2005)

Pertanto, l’insegnamento shiatsu può essere esercitato da chiunque, nel rispetto delle leggi

dello Stato.

L’insegnamento delle discipline e delle tecniche shiatsu è dunque un’attività non

regolamentata per lo svolgimento della quale non occorre autorizzazione alcuna, come sancito

dal punto 2 della legge 845/78.

Esistono, di fatto, un codice deontologico e le normative dettate da federazioni ed

associazioni di operatori shiatsu, che impongono la sussistenza di determinati requisiti professionali

per gli insegnanti e di determinate conoscenze, teoriche e pratiche, per gli allievi.

Il soggetto che esercita tale attività può essere:

- una persona fisica

- una società di persone

- una società di capitali

- un’associazione, riconosciuta o meno o un altro Ente.

Nei primi tre casi la prestazione è sicuramente attività commerciale soggetta ad IVA.

Eccetto il caso di prestazione occasionale, ma in tale circostanza non potremmo parlare di “scuola”

di shiatsu, bensì di “insegnamento”.

Inoltre, l’art. 55 del TUIR dispone che sono considerati redditi di impresa i redditi

derivanti dalle prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c., ma che sono organizzate

in forma di impresa.

Il caso più diffuso è quello dell’associazione non riconosciuta, che, sotto il profilo fiscale,

svolge attività istituzionale (pertanto non soggetta ad imposizione) oppure commerciale, in funzione

del proprio statuto.

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IL CODICE ATTIVITA’

I codici ATECO che possono identificare l’attività di una scuola di shiatsu sono:

85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.52.9 Altra formazione culturale

85.59.90 Altri servizi di istruzione n.c.a.

Il codice 85.59.20, è il più attinente. Viene utilizzato per identificare le iniziative di

formazione professionale di cui alla legge 845/78 “legge quadro in materia di formazione

professionale”, la quale comprende tra le materie d’insegnamento le attività riconosciute dallo Stato

e dalle Regioni. Per l’esercizio di tali attività è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio,

eccezion fatta per le associazioni.

Nei codici generici: 85.52.09 e 85.59.90, l’attività di insegnamento dello shiatsu può

collocarsi con tranquillità e senza problemi. Il primo è più attinente al settore artistico, il secondo al

settore tecnico.

Sotto il profilo fiscale l’indicazione di uno di questi codici piuttosto che degli altri due non

comporta differenza alcuna, giacché, al momento attuale, nessuno dei tre trova recepimento negli

studi di settore che, pertanto, non dovranno essere prodotti con il modello UNICO.

Alcune scuole, in particolare associazioni affiliate al CONI (ecc…), utilizzano il codice

85.51.00 “corsi sportivi e ricreativi” : ci riserviamo di entrare in merito alla questione nel momento

in cui qualcuno ci spiegherà quale sport sia lo shiatsu.

Se l’attività viene esercitata da un’associazione il codice da utilizzare è

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di

hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

Si veda in proposito il capitolo “L’oggetto sociale” a pag. 19.

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LA POSIZIONE I.V.A.

L’insegnamento delle tecniche shiatsu è soggetto all’aliquota ordinaria dell’IVA : 21%.

Infatti, l’esenzione prevista al punto 20 dell’art. 10 del DPR 633/72 (Testo Unico IVA)

riguarda le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere,

anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese

da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, … … … , nonché le

lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo professionale.

Se a gestire le lezioni è un’associazione non-profit nel cui statuto

- siano contemplati espressamente i requisiti dall’art. 4, comma 7, del DPR 633/72:

- divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto

- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento ad associazione con

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

- disciplina uniforme delle modalità associative, con parità di diritti di voto per tutti gli

associati

- obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del

codice civile e sovranità dell’assemblea dei soci

- intrasmissibilità della quota, se non per il caso di morte, e non rivalutabilità della stessa

- sia prevista l’attività di formazione

-

e l’attività di istruzione sia rivolta ai propri soci

l’operazione non è soggetta ad IVA ai sensi del comma 4 dell’art.4 del DPR 633/72:

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma (associazioni, ecc...), che non abbiano per oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate

nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di

attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di

corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o

diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle

finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,

culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della

persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per

legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei

rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Pertanto, nel caso ricorrano tutte e tre le condizioni di cui sopra, e per il caso di prestazione

occasionale, l’associazione non deve richiedere la partita IVA, ed andrà ad emettere a fronte delle

quote incassate dai soci per l’attività formativa una semplice “ricevuta”, applicando la marca da

bollo di euro 1,81 se l’importo supera euro 77,47. Opportuna, ai soli fini di evitare contestazioni in

sede di verifica fiscale, la numerazione e l’indicazione “operazione non soggetta ad IVA art. 4, co.4,

DPR 633/72”.

L’attività formativa può essere svolta anche nei confronti di non soci, siano persone

fisiche, siano società od enti. In tal caso si deve applicare l’IVA del 21%, perciò l’associazione

deve dotarsi di partita IVA. Il nono comma dell’art. 4 del DPR 633/71 rimanda all’art. 149 del

TUIR, secondo il quale l’Ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora le entrate

“commerciali” (soggette ad IVA) superino tutte le entrate “istituzionali” (escluse dall’IVA). In tal

caso anche le prestazioni ai soci diventano soggette ad IVA.

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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ENTRATE

Le prestazioni di una scuola di shiatsu esercìta da una persona fisica, da una società o da

un’associazione “ente commerciale” sono soggette all’IVA.

Deve essere emessa fattura con applicazione dell’IVA al 21%.

Le entrate di una scuola di shiatsu gestita da un’associazione culturale o di

formazione, non-profit, ente non commerciale, il cui statuto sia conforme al disposto dell’art. 148

del TUIR = art. 4 del T.U.IVA:

solitamente sono rappresentate da:

- Quote associative attività istituzionale

- Quote integrative in funzione dello statuto

- Prestazioni a terzi attività commerciale

Le quote associative costituiscono il patrimonio dell’associazione, danno diritto inalienabile

al voto e possono dar diritto alla partecipazione gratuita alle lezioni qualora prevista nello statuto.

Si deve emettere ricevuta esclusa da IVA ai sensi dell’art. 1 e non soggetta ad imposta di bollo (*)

La “tessera di socio” non costituisce ricevuta.

Le quote integrative sono quelle stabilite per prestazioni supplementari ai soci: un

particolare ciclo di lezioni o semplicemente la partecipazione alle lezioni di base, quando la stessa

non sia prevista nella quota ordinaria.

Costituiscono attività istituzionale, pertanto non soggetta ad imposizione né diretta (IRESIRAP)

né indiretta (IVA) qualora lo statuto sia conforme a quanto richiesto dall’art. 4 del DPR

633/72, che equivale a quanto richiesto dall’art.148 del TUIR.

Si deve emettere ricevuta esclusa da IVA ai sensi dell’art. 1e non soggetta ad imposta di bollo (*)

Costituiscono attività commerciale, quindi sono soggette all’IVA ed alle imposte dirette,

qualora lo statuto non corrisponda. In tal caso sarà necessario richiedere la partita IVA, tenere i

prescritti registri e redigere un’apposita contabilità fiscale,

Deve essere emessa fattura con applicazione dell’IVA al 21%.

Le prestazioni a terzi (= non soci) costituiscono sicuramente attività commerciale. E quindi

sono soggette ad IVA, IRES, IRAP.

Deve essere emessa fattura con applicazione dell’IVA al 21%.

(*) Il DPR 642/72 (Disciplina dell’imposta di bollo) all’allegato B, art. 7 della tabella, stabilisce che sono esenti

dall’imposta di bollo in modo assoluto le “quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria,

religiose, assistenziali, culturali e sportive”. La R.M. 02.05.1989 n. 450486 afferma che è riconosciuta l’intassabilità

anche agli effetti dell’imposta di bollo alle quietanze per pagamenti di prestazioni effettuate in conformità alle finalità

istituzionali da associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive verso i

rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati.

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I COSTI DELLA SCUOLA DI SHIATSU

I costi di un scuola di shiatsu sono rappresentati dalle normali spese inerenti l’attività:

l’affitto dei locali, le utenze (energia elettrica, telefono, gas), le attrezzature, le spese condominiali,

le associative, e, principalmente, il compenso al personale docente.

Il personale docente può rivestire la qualifica di dipendente, collaboratore a progetto,

collaboratore occasionale di cui all’art. 61 della legge Biagi, lavoratore autonomo, professionista o

meno. Per la maggior parte delle associazioni riveste la forma di lavoratore autonomo.

Qualsiasi socio, dall’ultimo iscritto al Presidente, può ricoprire l’incarico di docente.

Un socio (o chiunque altro) può svolgere il mandato a titolo gratuito. In tal caso non è

necessaria alcuna formalità. Opportuna, forse, una delibera del consiglio direttivo, oppure una

lettera d’incarico che giustifichi la sua presenza in aula in caso di verifica.

Può svolgere il mandato contro compenso. Nel caso di lavoratore autonomo deve essere in

possesso di partita IVA. Deve fatturare la sua prestazione all’associazione con addebito dell’IVA al

21% (eccetto il caso di contribuente minimo) e l’associazione dovrà provvedere ad operare

(=trattenere) la ritenuta del 20% sull’imponibile (eccetto il caso di contribuente minimo e dinuove

iniziative).

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RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

D.P.R. 600/73 – articolo 25

I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23

- Società, Enti ed Associazioni di ogni tipo

- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali

- Persone fisiche che esercitano attività agricole

- Persone fisiche che esercitano arti e professioni

- Condomini

- Curatori fallimentari e commissari liquidatori

che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato

compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili,

per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente

devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20%

a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti.

In buona sostanza, esclusa la persona fisica non titolare di partita IVA, o che riceva una prestazione

non inerente alla propria attività, chiunque corrisponda un compenso ad un lavoratore autonomo,

abituale od occasionale, deve operare la ritenuta.

Lo stesso articolo 25 stabilisce ancora:

La stessa ritenuta deve essere operata per prestazioni a terzi o nell’interesse di terzi

o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La ritenuta deve essere altresì operata sui compensi corrisposti all’associato in partecipazione che

apporta solo lavoro, sulla cessione dei diritti d’autore da parte degli eredi, sul 75% della cessione

dei diritti d’autore da parte dell’autore stesso, sul 75% dei diritti ed opere dell’ingegno ceduti dalle

persone fisiche non soggetti Iva che le hanno acquistate.

Nei confronti dei soggetti non residenti la ritenuta deve essere del 30% a titolo di imposta

definitiva.

I compensi di lavoro autonomo occasionale, di importo inferiore a euro 25,82, sempre che non

costituiscano acconto di maggiori compensi, corrisposti da enti non commerciali, non sono soggetti

a ritenuta.

La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il

pagamento.

Il codice tributo da utilizzare è 1040.

Il mese di competenza da indicare è quello dell’avvenuto pagamento.

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REGIME SOSTITUTIVO DI CONTRIBUENTE MINIMO E PER NUOVE INIZIATIVE - ESENZIONE

I contribuenti che applicano il regime sostitutivo di contribuente minimo o per nuove iniziative non

devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto, in quanto, appunto, i redditi prodotti dall’attività

sono soggetti ad imposta sostitutiva e non a tassazione Irpef.

Questo in ottemperanza all’art. 13 della Legge 388/2000, al provvedimento dell’agenzia delle

Entrate del 14/03/2001 ed al provvedimento AdE del 22/12/2011.

Tale regime deve essere comunicato dal contribuente al proprio cliente (magari attestandolo sulla

fattura).

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Il sostituto d’imposta deve:

- Rilasciare a ciascun percipiente (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo)

una certificazione nella quale deve attestare i compensi corrisposti nell’anno e le ritenute

operate.

- Predisporre e trasmettere in via telematica (entro la fine del mese di luglio) la

dichiarazione Mod.770 semplificato, nella quale esporrà, percipiente per percipiente, i

compensi corrisposti nell’anno e le ritenute operate, nonché un quadro riepilogativo delle

ritenute versate.

Le date di scadenza, indicate tra parentesi, devono essere aggiornate di anno in anno, secondo gli

umori dell’organo legislativo.

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ASSOCIAZIONI – CORSI DI SHIATSU AI SOCI

ATTIVITA’ COMMERCIALE?

L’effettuazione di un corso di insegnamento di tecniche shiatsu, da parte di un’Associazione ad un

proprio associato, contro uno specifico corrispettivo, riveste attività commerciale o meno, quindi

necessita o meno di partita Iva, in funzione dello Statuto dell’associazione stessa.

L’articolo 143, comma 1, del TUIR, trattando del reddito complessivo degli Enti non commerciali

residenti, recita testualmente:

(per gli enti residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali) non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi

non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali

dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi

di diretta imputazione”.

Pertanto non è necessaria la partita IVA, e conseguente fatturazione, nel caso ricorrano tutte e

quattro le condizioni:

si tratti di una prestazione di servizi non rientrante nell’art. 2195 c.c.

l’insegnamento shiatsu non è compreso nell’art. 2195 c.c.

Vi potrebbe rientrare, però, in funzione del disposto dell’art. 55 del TUIR per il quale sono

considerati redditi di impresa i redditi derivanti dall’esercizio di attività che, pur non rientrando

nell’art. 2195 del codice civile, sono organizzate in forma di impresa (come una scuola o una

clinica privata).

sia resa in conformità alle finalità istituzionali dell’ente

è necessario verificare lo Statuto

non sussista una specifica organizzazione

da prot. 2005/68747 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso AdE del 18/04/2005:

l’attività sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenziali

sul mercato, senza l’utilizzo di mezzi e strumenti tipici delle imprese commerciali

il corrispettivo richiesto non ecceda i costi specifici

e cioè “l’integrazione” per il servizio specifico, versata dall’associato, non ecceda il costo

dell’attività resa specificatamente dall’associazione, diviso per il numero dei partecipanti. La quota

non deve comunque eccedere il corrispettivo richiesto normalmente per analoghe prestazioni rese

da imprese, professionisti od enti commerciali.

Pertanto, salvo casi particolari, in base all’art. 143 la scuola di shiatsu, ancorché esercita da

un’associazione, non può essere considerata “non commerciale” in considerazione del dettato

dell’art. 55 del TUIR e del fatto che sussiste una specifica organizzazione.

L’art 148 del TUIR, al comma 2 puntualizza:

Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali:

fatto salvo quanto disposto dall’art. 143, comma 1

e cioè le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali

dell’Associazione che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, senza specifica

organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

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le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti

verso pagamento di corrispettivi specifici,

compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori prestazioni.

L’art 4 del DPR 633/1972 (Testo Unico IVA) conferma, quanto stabilito dall’art. 148 del TUIR,

affermando che le operazioni poste in essere dagli enti associativi sono soggette ad IVA solo se sono

commerciali e se sono abituali. (comma 4).

Per le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di

attività commerciali od agricole:

- sono attività commerciali quelle messe in atto al fine di ottenere una contropartita

lucrativa;

- non sono attività commerciali quelle svolte a titolo gratuito oppure contro un

corrispettivo che non ecceda il costo pro-quota della manifestazione stessa, previste

dallo statuto.

L’art 148 del TUIR, al terzo comma, prevede un’importante agevolazione per alcune categorie

di associazioni:

- politiche,

- sindacali e di categoria,

- religiose,

- assistenziali,

- culturali,

- sportive dilettantistiche,

- di promozione sociale,

- di formazione extra-scolastica della persona

e cioè: non si considerano commerciali

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali

effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici

nei confronti

- dei propri soci, associati e partecipanti,

- degli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni, che svolgono la medesima attività,

facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.

Condizione dell’agevolazione è che le associazioni conformino i loro statuti, redatti per atto

pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’associazione

- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento ad associazione con

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

- disciplina uniforme delle modalità associative, con parità di diritti di voto per tutti gli

associati

- obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del

codice civile e sovranità dell’assemblea dei soci

- intrasmissibilità della quota, se non per il caso di morte, e non rivalutabilità della stessa

come disposto dal comma 8 dello stesso articolo.

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Il comma 9 esonera le associazioni

- religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,

- politiche, sindacali e di categoria,

dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e dall’eleggibilità libera degli organi

amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del codice civile e sovranità

dell’assemblea dei soci.

Pertanto, se lo statuto è redatto in conformità dell’art 148 del TUIR, comma 8, e se

l’insegnamento dello shiatsu rientra tra le attività svolte in diretta attuazione degli scopi

istituzionali, la prestazione ad un socio da parte dell’associazione, ancorché a fronte di un

corrispettivo, è sicuramente non commerciale.

L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L.

2/2009, prevede che l’agevolazione di cui all’art. 148 sia operante a condizione che gli enti

associativi, oltre ad essere in possesso dei requisiti qualificanti, trasmettano per via telematica

all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello EAS.

Riassumendo, il corso di shiatsu ad un socio:

* se è gratuito non costituisce attività commerciale;

* se è a pagamento, ed il corrispettivo richiesto eccede il costo, ma lo statuto dell’associazione

è redatto in conformità a quanto disposto dal comma 8 dell’art, 148 del TUIR, non costituisce

attività commerciale.

Sempre che il trattamento sia previsto nelle attività istituzionali e non costituisca oggetto

esclusivo o principale dell’associazione stessa.

Al di fuori dei casi prospettati, e del caso di prestazione occasionale, occorre munirsi della

partita IVA e mettere in atto tutti gli adempimenti conseguenti.

L’art. 149 del TUIR stabilisce che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente

perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciali per

un intero periodo di imposta.

La circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 al punto 1.3 recita testualmente:

si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 (leggasi 143 e 148)

del T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2

citato (leggasi dell’art. 149), in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito

di impresa.

Le attività decommercializzate di cui sopra, sono le attività svolte nei confronti

- dei propri soci, associati e partecipanti,

- degli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni, che svolgono la medesima attività,

facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale,

dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive

dilettantistiche, di promozione sociale , di formazione extra-scolastica della persona.

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ASSOCIAZIONI - COMPENSI AGLI ASSOCIATI

Eccettuati alcuni casi specifici, (ad esempio le Organizzazioni di Volontariato), nulla vieta

siano corrisposti compensi ad un Associato, di qualsiasi ordine e grado, dall’ultimo iscritto al

Presidente.

Purché, come per qualsiasi impresa, siano congrui ed inerenti:

- Congruo: non deve eccedere il compenso normalmente corrisposto al di fuori

dell’Associazione per la stessa attività.

- Inerente: deve trattarsi di un lavoro oggettivamente utile e necessario per la vita

dell’Associazione.

Questo più che altro per tutelare i diritti dell’Associazione e degli associati. Ma vi è anche

una tutela per il fisco, nel caso di Associazione in regime ordinario, in quanto l’aliquota applicata al

reddito dell’Associazione è del 27,5%, mentre per l’associato potrebbe attestarsi al 20% o anche

meno.

Nel caso, invece, di regime fiscale agevolato, l’Associato sconta un’imposta maggiore di

quella dell’Associazione.

E’ poi necessario stabilire di quale tipologia di compenso si tratti:

- lavoro autonomo abituale

- lavoro autonomo occasionale

Nel caso di lavoro autonomo abituale l’associato che effettua la prestazione dovrà essere in

possesso di partita IVA. Emetterà quindi una fattura (o parcella o nota o simili, la chiami come

vuole, ma il risultato non cambia) addebitando:

L’importo della prestazione 100,00

L’IVA 21% 21,00 (zero se contribuente minimo)

Deducendo la ritenuta d’acconto del 20% -20,00 (zero se contribuente minimo o nuove

iniziative)

L’Associazione corrisponderà all’associato la somma di € 101 (80 se contribuente minimo),

e provvederà a versare all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il

pagamento della parcella, € 20 tramite mod. F24, codice tributo 1040.

Nel caso di lavoro occasionale l’associato che effettua la prestazione dovrà rilasciare una

semplice ricevuta:

Ricevo dall’Associazione X.Y. la somma di € 100,00 per ...(specificare la motivazione; un generico

“mie prestazioni” non va bene)... , dedotta la ritenuta d’acconto di € 20,00 : netto 80,00.

La ritenuta non si applica sui compensi di importo inferiore ai € 25.82 per prestazioni di lavoro

autonomo non esercitate abitualmente e sempre ché non costituiscano acconto di maggiori

compensi. (DPR 600/73, art.25, c.3)

L’associazione corrisponderà all’associato la somma di € 80, e provvederà a versare

all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della

prestazione, € 20 tramite mod. F24, codice tributo 1040.

L’Associazione dovrà provvedere a

- rilasciare a ciascun percipiente (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo)

una certificazione nella quale deve attestare i compensi corrisposti nell’anno e le ritenute

operate.

- predisporre e trasmettere in via telematica (entro la fine del mese di luglio dell’anno

successivo) la dichiarazione Mod.770 semplificato, nella quale esporrà, percipiente per

percipiente, i compensi corrisposti nell’anno e le ritenute operate, nonché un quadro

riepilogativo delle ritenute versate.

Le date di scadenza, indicate tra parentesi, devono essere aggiornate di anno in anno, secondo gli

umori dell’organo legislativo.

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ASSOCIAZIONI - IL RIMBORSO SPESE

Per la gestione dell’attività di una scuola di shiatsu un’associazione deve sicuramente

avvalersi dell’opera di soci e/o di terzi. Tale opera, che può essere gratuita o contro corrispettivo,

può comportare da parte degli esecutori il sostenimento di spese che solitamente vengono loro

rimborsate da parte dell’associazione.

E trattando di “rimborsi spese” non ci riferiamo all’acquisto di un martello e di chiodi, per il

quale viene emessa dal commerciante una fattura intestata all’associazione, indipendentemente da

chi si sia recato fisicamente nel negozio per l’acquisto.

Intendiamo, invece, quelle spese “immateriali” che può incontrare l’addetto per

l’espletamento dell’incarico: spese di viaggio, vitto, alloggio, telefoniche, ecc..

Al fine di stabilire il trattamento fiscale di tali rimborsi è necessario distinguere la tipologia

dell’operatore.

Terzi e soci professionisti che prestano la propria opera contro corrispettivo.

Si applica il disposto del DPR 917/1986 (TUIR) art. 54, del DPR 600/73 (Accertamento) art.

25, e della risoluzione 69/E del 2003.

Il professionista emette una fattura nella quale addebita sia il corrispettivo della prestazione,

sia le spese sostenute, e sull’importo complessivo vengono calcolate l’IVA e la ritenuta d’acconto.

Per quanto concerne le spese di vitto e alloggio può essere attivata la procedura della

cointestazione della fattura dell’albergo (vedi “Manuale fiscale per operatori shiatsu – il rimborso

spese”).

Terzi e soci non professionisti che prestano la propria opera contro corrispettivo.

Si applica il disposto del DPR 917/1986 (TUIR), art. 67, co.1 (lett.I) e della R.M. 69/E del

2003, secondo cui costituiscono redditi di lavoro occasionale i compensi ed i rimborsi spese

percepiti per un’attività non rientrante nell’esercizio dell’arte o della professione del soggetto.

Il collaboratore emette una “Nota” nella quale sono indicati sia il compenso pattuito, sia il

dettaglio delle spese sostenute, sul cui totale verrà operata la ritenuta d’acconto in ragione del 20%

(30% se non residente in Italia).

Terzi non professionisti che prestano la propria opera gratuitamente.

Si applica il disposto del DPR 917/1986 (TUIR), art. 67, co.1 (lett.I) e della R.M. 69/E del

2003, secondo cui costituiscono redditi di lavoro occasionale i rimborsi spese percepiti per

un’attività non rientrante nell’esercizio dell’arte o della professione del soggetto.

Il collaboratore emette una “Nota” nella quale è indicato il dettaglio delle spese sostenute,

sul cui totale verrà operata la ritenuta d’acconto in ragione del 20% (30% se non residente in Italia).

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Soci che prestano la propria opera gratuitamente.

Non esiste una normativa fiscale specifica per i rimborsi spese dei soci volontari di

un’associazione. Pertanto faremo riferimento per analogia a quanto stabilito dall’articolo 2 della

Legge 266/91 per le associazioni di volontariato, il quale prevede espressamente la possibilità, per

dette organizzazioni, di erogare ai propri volontari somme a titolo di rimborso spese, purchè

presentino i seguenti requisiti:

- essere effettivamente sostenute dal volontario

- essere relative all’attività prestata dall’associazione

- il rimborso deve avvenire entro limiti predefiniti dall’associazione.

E’ pertanto opportuno che il Consiglio Direttivo dell’associazione deliberi, anche solo “una

tantum”, in merito all’entità di dette spese.

Poiché non risulta che l’Amministrazione Finanziaria abbia stabilito alcun parametro a tal

proposito, l’ammontare dei rimborsi spese dovrà essere definito con “la diligenza del buon padre di

famiglia”, affinché rappresenti un mezzo di indennizzo di spese inerenti, necessarie e documentate,

e non costituisca una forma di compenso o configuri una distribuzione indiretta di utili.

La scelta del mezzo di trasporto sarà operata sulla base del miglior rapporto funzionale tra il

tempo di percorrenza e la spesa. Da Catania a Torino sarà sicuramente conveniente l’utilizzo

dell’aereo, da Trofarello a Torino quello dell’autovettura propria o dell’autobus, anche in funzione

delle ZTL e delle possibilità di parcheggio.

Se si sarà utilizzato un mezzo pubblico il giustificativo sarà rappresentato dal biglietto di

viaggio, laddove possibile intestato all’utilizzatore.

Per quanto riguarda l’indennità chilometrica, in caso di utilizzo dell’autovettura, si dovrà

fare riferimento, per non essere soggetto a tassazione, alle tabelle ACI non superandole; anzi, si

valuti l’opportunità di scorporare le spese fisse (assicurazione, garage, tassa automobilistica) che il

collaboratore avrebbe comunque sostenuto indipendentemente dal viaggio.

Le spese di vitto devono essere nella norma: non un panino e nemmeno il “Ristorante

Cordon Bleu”. Costituirà giustificativo di spesa la fattura intestata all’associazione od anche la

ricevuta fiscale intestata al commensale (ma scritta di pugno dal ristoratore e non dal commensale

stesso).

Per gli alberghi sarà opportuno stabilire un tre o quattro stelle. Quale giustificativo di spesa

si produrrà la fattura dell’albergo intestata all’associazione, con indicato il nominativo di chi ha

occupato la stanza. Oppure la ricevuta fiscale intestata all’ospite.

La questione di più difficile attuazione, in merito alla documentazione, è il rimborso delle

spese telefoniche. In effetti è praticamente impossibile documentare ogni singola telefonata.

- non è documentazione probante la ricevuta o lo scontrino rilasciati da un posto telefonico

pubblico;

- non è documentazione probante l’acquisto di una scheda telefonica;

- non è documentazione probante la fattura emessa dal gestore telefonico per una linea fissa

intestata alla scuola: tanto vero è che la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede una deduzione

parziale (80%) del costo;

- men che meno è probante la fattura del gestore telefonico emessa per una linea fissa intestata al

collaboratore.

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E, attenzione! Il giustificativo non deve essere probatorio solamente per il fisco, ma anche, e

soprattutto, per i soci dell’associazione.

L’ottimale è fornire un dettaglio delle telefonate, ricavandone l’importo dal dettaglio del

traffico se allegato alla fattura dell’operatore telefonico.

Riteniamo che una dettagliata distinta delle telefonate, supportata da una documentazione

ancorché informale, se congrua e coerente, non venga contestata.

L’essenziale è non ricorrere al rimborso forfetario che, in quanto tale, costituisce

“compenso” per il percettore, con conseguente obbligo di assoggettamento alla ritenuta d’acconto

da parte dell’associazione.

Per i soci che prestano la propria opera sia a titolo gratuito, sia contro corrispettivo

(esempio: prestazione gratuita in qualità di consigliere e contro corrispettivo in qualità di

organizzatore di una manifestazione) verrà applicata la normativa distintamente per ciascuna

tipologia.

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IL RAPPORTO PATRIMONIALE TRA I SOCI E L’ASSOCIAZIONE

Sembrerebbe che l’argomento fosse scontato, invece non è così.

Alcuni soggetti pensano di costituire un’associazione al fine di azzerare o perlomeno ridurre

sostanzialmente l’imposizione fiscale, in considerazione delle notevoli agevolazioni fiscali delle

quali godono le associazioni.

L’associazione è un ente senza finalità di lucro, composto da un insieme di persone che

perseguono uno scopo comune.

Se non fosse senza scopo di lucro non si tratterebbe di associazione, bensì di società.

D’altro canto la normativa fiscale riconosce agevolazioni solo ed esclusivamente alle

associazioni che nello statuto abbiano chiaramente espressa, oltre ad altre definizioni, la dicitura

“senza scopo di lucro”.

Senza scopo di lucro non significa che un’associazione non possa realizzare utili: significa

che non può distribuirli e deve reinvestirli nelle attività istituzionali.

I soci < qualsiasi socio > non possono prelevare nemmeno un centesimo senza una

delibera specifica e, soprattutto, senza un documento giustificativo di spesa, congrua ed

inerente.

Altro punto da chiarire è la realtà di “socio”

Esistono i soci fondatori, ma questi non hanno il monopolio dell’associazione.

Le decisioni spettano all’assemblea dei soci la quale in sede ordinaria:

- delibera sui bilanci consuntivi e preventivi,

- elegge il direttivo,

- stabilisce le quote di ammissione ed i contributi,

- delibera sulle direttive d’ordine generale;

in sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell’associazione,

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto,

- delibera sul trasferimento della sede,

- delibera su ogni argomento di carattere straordinario.

Per cui attenzione:

- la composizione del direttivo può essere variata,

- le quote possono essere modificate su volontà dei soci,

- qualsiasi prelevamento indebito è perseguibile civilisticamente dagli altri soci, oltre

che dall’amministrazione finanziaria.

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LO STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Lo Statuto è il sommo regolatore dell’attività dell’Associazione.

Deve obbligatoriamente contenere: (art. 16 c.c.)

- la denominazione dell’Associazione,

- la sede dell’Associazione,

- lo scopo dell’Associazione,

- le condizioni per l’ammissione degli associati,

- le regole per l’amministrazione e l’ordinamento interno dell’Associazione,

- l’eventuale patrimonio.

Ma, attenzione! Altre indicazioni sono obbligatorie, soprattutto per ottenere le agevolazioni

fiscali previste, e in ogni caso per non essere qualificati: “ENTE COMMERCIALE”. In primo

luogo l’assenza dello scopo di lucro!

L’assenza di scopo di lucro è una peculiarità dell’associazione: se così non fosse, non si

tratterebbe di Associazione, ma di Società.

Assenza di scopo di lucro non significa che l’Associazione non possa essere in attivo. Anzi.

Significa, invece, che l’utile non può essere distribuito ai soci, e deve essere impiegato per gli scopi

istituzionali dell’Associazione stessa.

Tale indicazione, specificatamente espressa nello Statuto:

- è costituta l’Associazione XY ….. senza scopo di lucro …..

oppure

- l’Associazione ha lo scopo di ….. e non ha finalità di lucro …..

è indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali previste (v. D.L. 30/12/1991 n. 417 art, 9 bis) e per

agevolare la concessione di contributi da parte di Enti pubblici.

Inoltre l’art. 148 del TUIR e l’art. 4 del DPR 633/72 impongono, ai fini del riconoscimento

dell’agevolazione

per la quale non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi

istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri soci,

associati e partecipanti, e degli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni, che svolgono la

medesima attività, facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale,

che lo Statuto contenga espressamente le seguenti clausole:

- divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’associazione,

- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento ad associazione con

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

- disciplina uniforme delle modalità associative, con parità di diritti di voto per tutti gli

associati,

- obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario,

- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del

codice civile e sovranità dell’assemblea dei soci,

- intrasmissibilità della quota, se non per il caso di morte, e non rivalutabilità della stessa.

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L’OGGETTO SOCIALE

Il TUIR distingue due tipi di enti:

- che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

- che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. (TUIR, art.73. co.1

L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base allo statuto. (TUIR, art. 73, co.4)

Il reddito di impresa per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di

attività commerciali viene determinato secondo le disposizioni sul reddito delle società. (TUIR, art.56 c.1)

Se l’attività è svolta da un’associazione culturale o di formazione, nei confronti dei soci, in

diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, non è

considerata commerciale. (TUIR, art.148, co.3 e DPR 633/72, art, 4, co.4)

L’attività di una scuola di shiatsu è un’attività commerciale. (TUIR, art.55, co. 2, lett. a)

La risoluzione n. 66 del 23.05.00 conferma che un’associazione per la quale essenziale per il

raggiungimento degli scopi sociali è un’attività commerciale deve essere considerata “ente

commerciale”, per cui, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le agevolazioni di cui

agli articoli 143 e 148 del TUIR. (E’ peraltro necessario stabilire com’era la posizione civilistica e fiscale

dell’associazione al momento dell’interpello).

Ripetutamente (vedi circolari 124/1998 e 12/2009, nonché diverse risoluzioni) l’Agenzia

delle Entrate ha ribadito che, per poter accedere alle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR e

dall’art. 4 IVA, l’ente deve prima essere qualificato come non commerciale, a nulla rilevando

l’appartenenza dell’associazione a determinate tipologie (culturali, di formazione, ecc…) in assenza

dei requisiti della non commercialità.

E’ pertanto necessario porre la massima cura nel definire l’oggetto sociale.

Ad ogni buon conto, l’attività di insegnamento deve essere indicata nello statuto quale

mezzo per raggiungere lo scopo sociale e non deve essere indicata quale attività principale od

esclusiva.

Il codice attività da utilizzare è

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di

hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

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ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA DI SHIATSU

ASSOCIAZIONE SENZA PARTITA IVA

Qualora un’associazione, che gestisce una scuola di shiatsu, non svolga attività commerciali

(vedi il capitolo “LA POSIZIONE IVA”) non è tenuta a richiedere la partita IVA ed opera con il solo

codice fiscale.

E’ tenuta ai seguenti adempimenti:

Giornalmente

aggiornamento del libro Soci

redazione della contabilità secondo la forma ritenuta più opportuna e consona per le

necessità dell’associazione stessa:

- libro cassa

- registro delle entrate e delle uscite

- registro all’americana

- partita doppia

conservazione dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite

Mensilmente

entro il giorno 16 versamento tramite F24 delle ritenute operate nel mese precedente

Entro il 28 febbraio consegna ai percipienti della certificazione delle ritenute d’acconto

Entro il 31 marzo redazione del documento relativo alla privacy

Entro il 30 aprile redazione del rendiconto patrimoniale ed economico

Entro il 16 giugno pagamento tramite F24 dell’IRAP a saldo dell’anno precedente e in acconto

per l’anno in corso

Entro il 31 luglio trasmissione telematica del Mod. 770 semplificato, relativo alle ritenute

d’acconto operate nell’anno precedente

Entro il 30 settembre trasmissione telematica del Mod. IRAP relativo ai compensi erogati al

personale dipendente, ai collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi

occasionali (= non titolari di partita IVA) nell’anno precedente

Entro il 30 novembre pagamento tramite F24 dell’IRAP in acconto per l’anno in corso

Periodicamente

redazione dei verbali del consiglio direttivo e degli eventuali comitati

Annualmente

entro i termini previsti dallo Statuto, e comunque non oltre il 30 giugno, convocazione

dell’Assemblea Ordinaria nella quale deve essere votato il rendiconto

patrimoniale ed economico relativo all’anno precedente.

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ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA DI SHIATSU

TITOLARE DI PARTITA IVA

La scuola di shiatsu titolare di partita IVA, qualora sia gestita da:

- una persona fisica

- una società di persone

- una società di capitali

è tenuta ai seguenti adempimenti:

Giornalmente

redazione della contabilità secondo i dettami fiscali

conservazione dei documenti contabili

Mensilmente

entro il giorno 16 versamento tramite F24 delle ritenute operate nel mese precedente

Trimestralmente

entro il 16 maggio versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 1’ trimestre

entro il 16 agosto versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 2’ trimestre

entro il 16 novembre versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 3’ trimestre

entro il 27 dicembre versamento tramite F24 dell’acconto IVA

entro il 16 marzo versamento tramite F24 del saldo annuale IVA

Nel caso il contribuente sia tenuto alla liquidazione mensile dell’IVA (= ricavi conseguiti

superiori a € 400.000,00, oppure per opzione), l’imposta dovrà essere versata entro il giorno 16

del mese successivo.

Entro il 28 febbraio trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA

Entro il 28 febbraio consegna ai percipienti della certificazione delle ritenute d’acconto

Entro il 31 marzo redazione del documento relativo alla privacy

Entro il 30 aprile comunicazione delle operazioni eccedenti i 3.000 euro (spesometro)

Entro il 16 giugno pagamento tramite F24 delle imposte a saldo dell’anno precedente e in

acconto per l’anno in corso

Entro il 31 luglio trasmissione telematica del Mod. 770 semplificato, relativo alle ritenute

d’acconto operate nell’anno precedente

Entro il 30 settembre trasmissione telematica del Mod. Unico e IRAP relativi ai redditi dell’anno

precedente

Entro il 30 settembre stampa dei registri bollati (ma è preferibile che gli stessi vengano stampati

periodicamente durante l’anno)

Entro il 30 novembre pagamento tramite F24 delle imposte in acconto per l’anno in corso

La società di capitali dovrà inoltre provvedere agli adempimenti civilistici richiesti per tale forma

Societaria

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ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA DI SHIATSU

TITOLARE DI PARTITA IVA

La scuola di shiatsu titolare di partita IVA, qualora sia gestita da un’associazione

è tenuta ai seguenti adempimenti:

Giornalmente

aggiornamento del libro Soci

redazione della contabilità secondo i dettami fiscali (escluso regime agevolato di cui

alla Legge 398/91 – vedi l’apposito capitolo)

conservazione dei documenti contabili

Mensilmente

entro il giorno 16 versamento tramite F24 delle ritenute operate nel mese precedente

Trimestralmente

entro il 16 maggio versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 1’ trimestre

entro il 16 agosto versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 2’ trimestre

entro il 16 novembre versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 3’ trimestre

entro il 27 dicembre versamento tramite F24 dell’acconto IVA (escluso L. 398/91)

entro il 16 febbraio versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 4’ trimestre (solo L. 398/91)

entro il 16 marzo versamento tramite F24 del saldo annuale IVA (escluso L. 398/91)

Nel caso il contribuente sia tenuto alla liquidazione mensile dell’IVA (= ricavi conseguiti

superiori a € 400.000,00, oppure per opzione), l’imposta dovrà essere versata entro il giorno 16

del mese successivo.

Entro il 28 febbraio trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA

Entro il 28 febbraio consegna ai percipienti della certificazione delle ritenute d’acconto

Entro il 31 marzo redazione del documento relativo alla privacy

Entro il 30 aprile redazione del rendiconto patrimoniale ed economico, relativamente alle

operazioni “non commerciali” effettuate.

Entro il 30 aprile comunicazione delle operazioni eccedenti i 3.000 euro (spesometro)

Entro il 16 giugno pagamento tramite F24 delle imposte a saldo dell’anno precedente e in

acconto per l’anno in corso

Entro il 31 luglio trasmissione telematica del Mod. 770 semplificato, relativo alle ritenute

d’acconto operate nell’anno precedente

Entro il 30 settembre trasmissione telematica del Mod. Unico e IRAP relativi ai redditi dell’anno

precedente

Entro il 30 settembre stampa dei registri bollati (ma è preferibile che gli stessi vengano stampati

periodicamente durante l’anno)

Entro il 30 novembre pagamento tramite F24 delle imposte in acconto per l’anno in corso

Periodicamente

redazione dei verbali del consiglio direttivo e degli eventuali comitati

Annualmente

entro i termini previsti dallo Statuto, e comunque non oltre il 30 giugno, convocazione

dell’Assemblea Ordinaria nella quale deve essere votato il rendiconto

patrimoniale ed economico relativo all’anno precedente.

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LA LEGGE 398 del 16/12/1991

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

L’articolo 9 bis del decreto legge 30/12/1991 n. 417, così come aggiunto in sede di

conversione dalla legge 06/02/1992 n. 66, ha stabilito che “alle associazioni senza scopo di lucro e

alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16

dicembre 1991, n. 398”.

Requisiti necessari per potersi avvalere del regime agevolato sono:

- non aver conseguito nell’anno precedente proventi derivanti da attività commerciali per un

importo complessivo superiore a 250.000 euro. (in caso di inizio attività nel corso dell’anno

l’importo che si dichiara come volume d’affari deve essere rapportato tra i giorni dell’attività e i

giorni dell’anno solare: se si inizia il 1’ ottobre = 250.000 : 365 x 92 = 63.000).

- opzione per il regime che si esercita con il “comportamento concludente” che deve poi essere

comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di esercizio nel quadro VO, e che è

vincolante per un minimo di 5 anni. L’opzione deve essere comunicata anche alla SIAE prima

dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende usufruire del regime stesso.

AGEVOLAZIONE AI FINI I.V.A.

L’ IVA da versare viene determinata applicando:

- il 50% dell’IVA fatturata per le attività connesse allo scopo istituzionale, compresa la pubblicità

- il 90% dell’IVA fatturata per sponsorizzazioni

- i 2/3 dell’IVA fatturata per diritti di ripresa televisiva

L’ IVA deve essere versata trimestralmente, senza applicare la maggiorazione dell’1%

entro il 16 maggio versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 1’ trimestre

entro il 16 agosto versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 2’ trimestre

entro il 16 novembre versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 3’ trimestre

entro il 16 febbraio versamento tramite F24 dell’IVA relativa al 4’ trimestre

Si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

AGEVOLAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

L’imponibile fiscale si ottiene applicando un coefficiente di redditività del 3% ai ricavi di

natura commerciale conseguiti nell’anno.

ricavi: 10.000 x 3% = imponibile: 300

a tale importo devono poi essere sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali

Per cui, ammesso non sussistano plusvalenze, si pagherà:

IRES = 27% di 300 = 81

IRAP = zero

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in pratica, la deduzione forfetaria, in assenza di compensi a dipendenti, od assimilati, od autonomi

occasionali, azzera l’imposta nel caso di applicazione del regime agevolato.

Ipotizziamo un reddito ai limiti della permanenza nel regime agevolato:

ricavi: 250.000 x 3% = 7.500

7.500 - 7.350 (deduzione forfetaria) = 150

imponibile: 150 x 3,9% = IRAP: 6

che non si versa, in quanto il versamento minimo è 13 euro.

AGEVOLAZIONI AI FINI CONTABILI

Chi si avvale del regime agevolato è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, quindi

dei registri IVA, nonché dalla presentazione della dichiarazione IVA e dalla comunicazione annuale

dati IVA

E’ invece tenuto a

- numerare e conservare sia le fatture emesse, sia quelle ricevute

- registrare, entro il 15 del mese successivo, i proventi “commerciali” nel prospetto di cui al

decreto ministeriale 11 febbraio 1997.

Tale prospetto sostituisce le distinte e le dichiarazioni d’incasso utilizzate in precedenza.

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BOZZA DI RENDICONTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO

ATTIVO PASSIVO

Beni ammortizzabili 6.400,00 Fondo ammortamento 2.000,00

Attrezzature 2.800,00 Attrezzature 560,00

Computer 1.200,00 Computer 480,00

Software 2..400,00 Software 960,00

Cassa 50,00 Debiti 115,00

Erario c/Irpef 40,00

Crediti 190,00 Verdi Sebastiano 75,00

Soci c/ quote 120.00

Rossi Giovanni 70.00 Patrimonio netto 3.600,00

------------ ------------

6.640,00 5.715,00

======= Utile dell’esercizio 925.00

-----------

6.640,00

=======

COSTI RICAVI

Associative 800,00 Quote associative 3.000,00

Assicurazioni 950,00 Quote integrative 18.000,00

Compensi a terzi 10.000,00 Ricavi diversi 5,00

Affitto e condominiali 6.000,00

Materiale didattico 1.200,00

Spese aaa 650,00

Spese bbb 480,00

------------ ------------

Utile dell’esercizio 925,00 21.005,00

------------ =======

21.005,00

=======

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LA SCUOLA DI SHIATSU E LA PRIVACY

Le disposizioni che presiedono la materia di protezione della privacy sono contenute nel Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali", che

all’art.1 sancisce: “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.

All’art.4 sono fornite, fra le altre, le seguenti definizioni:

trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di

dati, anche se non registrati in una banca di dati;

dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od

associazione, …;

dati identificativi”: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

dati sensibili”: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

banca di dati”: qualsiasi complesso organizzato di di dati personali, ripartito in una o più unità

dislocate in uno o più siti;

misure minime”: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e

procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai

rischi previsti nell’articolo 31.

In buona sostanza il Decreto impone, per quanto qui concerne, i seguenti adempimenti:

- Informativa (art. 13)

- Consenso al trattamento dei dati (art. 23)

- Obblighi di sicurezza (art. 31)

- Notifica al garante (art. 37)

- Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per chi tratta dati sensibili e/o

giudiziari (allegato B, punto 19)

-

Il D.L. 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, all’art. 29 ha stabilito che i

soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili la tenuta del D.P.S. è sostituita dall’obbligo

di autocertificazione resa dal titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200,

soggetta a sanzioni penali in caso di mendacità) di trattare solamente tali dati in osservanza delle

altre misure di sicurezza prescritte.

Ora, stante la praticità dell’autocertificazione, se effettivamente non vengono trattati dati

sensibili, si suggerisce la redazione della stessa, da redigersi entro il 31 marzo di ogni anno. Non è

richiesta la data certa, come non lo è per il D.P.S..

Ovviamente, se vengono trattati dati sensibili, occorre adempiere tutti gli obblighi previsti

dal Decreto, tra cui la redazione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Il titolo V : “trattamento dei dati personali in ambito sanitario”, lascia chiaramente intendere che il

trattamento dei dati sanitari è di pertinenza degli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi

sanitari pubblici, e comunque subordinati all’autorizzazione del Garante.

FAC SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell’art. 34 comma 1 bis del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n . 196), il

sottoscritto Rossi Antonio, legale rappresentante della Società/Associazione XY, dichiara che i

trattamenti effettuati riguardano dati personali non sensibili e che il trattamento dei dati è eseguito

in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della Privacy, nonché dall’allegato B.

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ASSOCIAZIONI – IL MODELLO EAS

Il decreto legge del 29/11/2008 n. 185, come convertito dalla legge 28/01/2009 n.2,

all’articolo 30 stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del TUIR e

all’art 4 del decreto IVA non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso

dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica

all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello

da approvare con provvedimento del direttore dell’AdE.

Con provvedimento del 2 settembre 2009, come modificato dal successivo provvedimento

del 21 dicembre 2009, l’ AdE stabilisce, tra l’altro, che:

- Per gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008 il modello deve essere presentato entro il

31 dicembre 2009.

- Per gli enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008 il modello va presentato entro sessanta giorni

dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 31

dicembre2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 31/12/2009).

- In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente

presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso

di perdita dei requisiti qualificanti il modello va ripresentato entro 60 giorni dalla data in cui si è

verificata la variazione.

In buona sostanza il modello EAS si presenta, esclusivamente per via telematica, una volta sola,

entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività (per le associazioni costituite entro il 02/10/2009 la

comunicazione doveva avvenire entro il 31/12/2009), e deve essere ripresentato nel solo caso

intervengano variazioni.

- Sono tenuti alla presentazione del modello EAS gli enti associativi di natura privata, con o senza

personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione di cui

all’art. 148 del TUIR e 4 dell’IVA.

Pertanto, se un’associazione non si avvale delle disposizioni di cui agli art. 148 TUIR e 4

IVA, in quanto assoggetta ad IVA ed alle imposte dirette tutte le attività considerate commerciali

dall’art. 148, non è tenuta alla trasmissione del modello.

In effetti, il punto 1.1 della circolare AdE del 29 ottobre 2009 chiarisce che:

gli enti associativi che non trasmettono nei termini il modello EAS, non possono fruire dei regimi

agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui agli articolo 148 del TUIR e 4 del DPR

633/72.

Il decreto legge 225/2010 (“milleproroghe”) ha riaperto i termini di presentazione del

modello EAS, prorogando la scadenza del 31/12/2009 al 31 marzo 2011.

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LEGGI – DECRETI - PRASSI

Codice civile

Articolo 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;

4) un' attività bancaria o assicurativa ;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese

che le esercitano.

Articolo 2200 - Società

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno

dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano

un'attività commerciale.

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 4 - ESERCIZIO DI IMPRESE

1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,

delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non

organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa,

dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese :

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in

accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a

responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle

società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i

consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che

abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricole.

3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma,

anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai

propri soci, associati o partecipanti.

4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o

principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di

imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività

commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi

specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni

alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive

dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese

nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o

statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci,

associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali,

ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la

vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,

assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica

della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas,

energia elettrica e vapore; (6) c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione

di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;

f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di

alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e

radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative

all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia

e dall'Ufficio italiano dei cambi: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di

polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono,

ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese

consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi

concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche

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dei partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e

prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,

dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità

istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa

sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario

nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma :

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale

A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale

A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso

privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al

servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta,

gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o

familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito

indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad

associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote

sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi,

interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di

indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,

lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di

corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui

viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia

strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia

effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le

associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o

statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad

altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della

temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti

maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti

e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo

le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,

secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i

Torna all'indice 33

criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni

assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per

corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale

modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse

abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di

morte e non rivalutabilità della stessa.

8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni

religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,

nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111 bis del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. – T.U.I.R.

Articolo 55 - IRPEF - REDDITI D'IMPRESA

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di

imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle

attività indicate nell'art. 2195 c. c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.

32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione

di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c. c. ;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e

altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui articolo 32,

pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice

nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

Articolo 73 - IRES - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società

cooperative e le società di mutua assicurazione , nonché le società europee di cui al regolamento

(CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003

residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato,

che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti

nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle

persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non

appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica

in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono

comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del

trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in

proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri

documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Torna all'indice 35

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior

parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto

principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo

prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da

quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-

bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente

residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust

istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto

residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il

trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali

immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto

costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o

registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi

primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente

residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale

disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5 bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede

dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi

dell'articolo 2359 primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma

1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, del codice civile,

da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,

composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5 bis, rileva la situazione

esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai

medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui

all'articolo 5, comma 5.

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il

cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare

chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta

persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi

primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle

società. (10)

Articolo 143 -IRES - REDDITO COMPLESSIVO

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell' articolo

73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la

destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività

commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell' articolo 2195 del codice civile rese in

Torna all'indice 36

conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di

corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell' articolo 8 .

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla

lettera c) del comma 1 dell' articolo 73 :

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche

mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento

convenzionato o in regime di accreditamento di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall' articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini

istituzionali degli enti stessi.

Articolo 148 - IRES - ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in

conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non

commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o

contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del

secondo periodo del comma 1 dell' articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli

associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote

supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito

di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o

di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive

dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si

considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate

verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre

associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o

statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o

partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi

di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,

per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le

prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali

e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

Torna all'indice 37

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,

lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di

corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui

viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni

turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta

attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel

comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale

anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni

riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,

sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività

commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti

i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o

partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate

verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni

interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti

nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad

altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo

le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,

comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di

loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,

delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le

associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai

sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a

livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di

morte e non rivalutabilità della stessa.

Torna all'indice 38

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose

riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle

associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Articolo 25 - RITENUTA SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SU ALTRI REDDITI

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio

dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per

prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o

nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare

all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai

percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale

sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa

ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero

ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1

dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere

operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di

cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a

titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di

imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli

corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire

50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del D.P.R.29 settembre 1973, n.

598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempre che non costituiscano

acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 corrisposti a non residenti sono

soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro

ammontare. é operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei

compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,

commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi

corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Legge 845/78 -"Legge quadro in materia di formazione

professionale"

Torna all'indice 39

1. Finalità della formazione professionale.

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4,

35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di

favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei

lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli

obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e

l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. Oggetto della formazione professionale.

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad

assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e

pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla

qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento

dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo

scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si

tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per

ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi

vigenti.L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

… omissis … (seguono altri 26 articoli)

Legge del 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche

Articolo 1 - Facoltà di opzione

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni

sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi

vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno

conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360

milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

(*)

L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al

competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un

triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella

dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui

redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni

successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del

periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni

della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

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(*) L'importo indicato nel presente comma è stato elevato a 250.000 euro in virtù dell'art. 90, L.

27.12.2002, con decorrenza dal 01.01.2003.

Articolo 2 - Obblighi ed esoneri delle associazioni sportive che hanno esercitato la facoltà di

opzione di cui all'art. 1

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di

tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Sono, altresi' esonerati dagli

obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella

dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito

nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad

applicarsi con le modalità di cui all' articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (2)

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno

solare e conservate a norma dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 in materia di

ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 in materia di

documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 in

materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il reddito imponibile dei soggetti

di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di

attività commerciali il coefficiente di redditivita` del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze

patrimoniali. (1)

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di

cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

Decreto legge del 30 dicembre 1991, n. 417

Articolo 9 Bis - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di

protezione dei dati personali"

Art. 33 Misure minime

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1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali

disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime

individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello

minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono

adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure

minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli

incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non

consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati

e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati

sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a

progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali

o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e'

sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di

trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali

trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e

contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante,

sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da

aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui

all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1..

Art. 35 Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo

se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti

misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli

incaricati o alle unità organizzative;

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b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo

svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato

e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 Adeguamento

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è

aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le

innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione

all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Circolari e Risoluzioni

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Risoluzione 21.12.1985 - prot. n. 312682 Ministero delle Finanze

BOLLO - QUIETANZE PER IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

POLITICHE, SINDACALI, ETC.

La Confederazione ... ha fatto presente che sono sorte divergenze tra Associazioni ad essa aderenti

ed alcuni Uffici periferici di questa Amministrazione circa l'ambito di applicazione dell'art.7 della

tabella allegato B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 (nel testo modificato dal D.P.R. 30

dicembre 1982, n.955).

In relazione a cio` la predetta Confederazione ha chiesto di conoscere se l'esenzione in modo

assoluto dall'imposta di bollo, prevista dal citato art.7 per le quietanze per il versamento di

contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali, etc., debba essere limitata alle

quietanze relative a versamenti di quote di mera adesione alle varie associazioni o possa essere

estesa anche a quelle rilasciate per versamenti di contributi dovuti dagli associati per prestazioni

fornite da dette organizzazioni, in funzione delle loro finalita` istituzionali.

Al riguardo si fa presente che l'esenzione di cui al ripetuto art.7 deve ritenersi limitata alle quietanze

per il versamento di contributi o quote associative per aderire alle predette Associazioni e non puo`

essere estesa alle quietanze, oggetto del quesito, in quanto i relativi versamenti sono il pagamento di

servizi resi dalle Associazioni stesse anche se effettuati in conformita` alle proprie finalita`

istituzionali.

Tali quietanze, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo prevista dall'art.19 della tariffa annessa al

D.P.R. n.642 del 1972 e successive modificazioni quando la somma versata supera le lire 50.000 e

negli altri casi stabiliti dallo stesso articolo, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti,

l'applicazione dell'art.6 della Tabella.

Risoluzione 02.05.1989 - prot. n. 450486 Ministero delle Finanze

BOLLO - VERSAMENTI E QUIETANZE DI SOMME DESTINATE AD ASSOCIAZIONI

POLITICHE E SINDACALI

Codesta Associazione, richiamando quanto precisato dalla scrivente con circolare prot. 1/301333

del 2 gennaio 1984, in ordine all'esenzione assoluta dal tributo di bollo riconosciuta dall'art. 7 della

Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a favore delle quietanze rilasciate a fronte di

pagamenti, quale che siano i mezzi utilizzati per il versamento, di contributi o quote associative ad

Associazioni politiche, sindacali e di categoria, ha chiesto che detto trattamento agevolato, in

considerazione del carattere oggettivo del beneficio tributario, venga esteso anche alle "lettere di

richiesta" di pagamento inviate dalle Associazioni ai soci con il conseguente riesame di quanto

comunicato da questa Direzione Generale all'Intendenza di Finanza di Milano con la nota n. 450222

del 15 settembre 1988.

Al riguardo, si osserva che con la modifica apportata dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 all'art. 7

della citata tabella, e` stata riconosciuta l'intassabilita` anche agli effetti dell'imposta di bollo, cosi`

come prevista per l'IVA dall'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/72, ai versamenti relativi ai

pagamenti per prestazioni effettuate in conformita` delle finalita` istituzionali da associazioni

politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive verso i rispettivi soci,

associati, partecipanti e tesserati.

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Peraltro, poiche` l'art. 7 in esame limita l'esenzione dall'imposta di bollo ai soli atti di quietanza di

tali versamenti, allo stato della normativa in vigore, non e` dato di poter ricomprendere nel

beneficio tributario atti non espressamente indicati nella norma esentativa quali le "lettere di

richiesta" di pagamento, che devono assolvere le normali imposte secondo le comuni disposizioni

della Tariffa, non riguardando esse pagamenti di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta

sul valore aggiunto.

Circolare 12.05.1998, n. 124/E Ministero delle Finanze

Sintesi

SOGGETTI PASSIVI - I.R.P.E.G.- ENTI NON COMMERCIALI - NOZIONE ED ATTIVITA'

Nozione di ente non commerciale

Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha

apportato modifiche alla disposizione recata dall'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che

fornisce la nozione generale di "ente non commerciale", individuando tale tipologia soggettiva negli

enti pubblici e privati diversi dalle societa`, che non hanno per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di attivita` commerciali. L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a

seguito del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, e` costituito, quindi, dal fatto di non avere tali

enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attivita` di natura commerciale,

intendendosi per tale l'attivita` che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R..

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura

(pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalita` perseguite, l'assenza del fine di

lucro o la destinazione dei risultati.

Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attivita`

L'art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o

principale dell'ente. Tale disposizione e` stata modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 460 del

1997 che ha, altresi`, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4 bis. Nella previgente

formulazione l'anzidetto comma 4 dell'art. 87 disponeva che "l'oggetto esclusivo o principale

dell'ente e` determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di

scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all'attivita` effettivamente esercitata". La

disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 stabilisce che: "4. L'oggetto esclusivo o

principale dell'ente residente e` determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se

esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto

principale si intende l'attivita` essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla

legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Il successivo comma 4 bis prevede che: "4 bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle

predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e` determinato in base all'attivita`

effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti

non residenti".

Le novita` introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonche` dal successivo comma 4 bis

sono le seguenti.

1) Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla "legge" e

allo "statuto" - modifiche queste di natura meramente formale - contiene il riferimento, assente nella

Torna all'indice 45

previgente disposizione, alla "scrittura privata registrata". E` sufficiente, cioe`, per l'individuazione

dell'oggetto esclusivo o principale dell'attivita` dell'ente non commerciale, l'esistenza dell'atto

costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all'atto pubblico

o alla scrittura privata autenticata.

2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale

dell'attivita`, a seconda che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.

a) Enti residenti

Per gli enti residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attivita` e` determinato in base alla legge

(di regola per gli enti pubblici), all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto

pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti atti o delle

predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale

dell'ente e` determinato in base all'attivita` effettivamente esercitata.

b) Enti non residenti

Per gli enti non residenti il comma 4 bis dell'art. 87 prevede che l'esame dell'oggetto principale

dell'attivita` deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attivita` effettivamente esercitata nel

territorio dello Stato.

3) La previsione piu` innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina e` costituita

dalla definizione dell'oggetto principale dell'attivita`, recata dal novellato comma 4 dell'art. 87.

Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l'attivita` essenziale per realizzare

direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre

anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di piu` attivita`, di cui alcune di natura

commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare

riferimento all'attivita` che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente

il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo. Se l'attivita` essenziale per

realizzare direttamente gli scopi primari e` non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non

commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto e,

conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II,

Capo III, del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonche` alla disciplina contabile

prevista per tale categoria di enti. Diversamente, l'ente, ancorche` dichiari finalita` non lucrative, e`

considerato ente commerciale quando l'attivita` essenziale per la realizzazione degli scopi tipici e`

di natura commerciale. La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4

dell'art. 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell'art. 6 del decreto

legislativo n. 460 del 1997 concernente "la perdita della qualifica di ente non commerciale".

Circolare 09.04.2009, n. 12/E - Agenzia delle Entrate

Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2 - Enti associativi e norme in materia di ONLUS

ENTI NON PROFIT - ONLUS

INDICE

1 COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del

DPR n. 633.

Torna all'indice 46

1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo

1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni

1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti

ai fini del controllo fiscale.

1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello

1.2.1.1 Associazioni pro-loco

1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche

1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non

svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle

Finanze 25 maggio 1995

1.3 Modalita' di trasmissione e contenuti della comunicazione

2 NORME IN MATERIA DI ONLUS

2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto

2.2 Attivita' di beneficenza svolta da ONLUS

2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS

PREMESSA L'art. 30, commi 1, 2, 3 e 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni

controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti

richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle imposte sui

redditi e ai fini IVA, e' pertanto subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;

b) comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello approvato con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalita' stabilite

con lo stesso provvedimento.

La norma ha finalita' esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia

delle entrate potra' effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire

che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano

di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.

L'intento della norma e' quello di acquisire una piu' ampia informazione e conoscenza del mondo

associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (societa' sportive dilettantistiche), con

l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e,

conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico

suscettibile di intralciare - tra l'altro - la liberta' di concorrenza tra gli operatori commerciali.

L'art. 30 in esame reca altresi' alcune disposizioni in materia di ONLUS, ai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter.

Il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell'ambito di tale attivita', oltre

agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che

realizzano programmi di utilita' sociale (c.d. beneficenza indiretta).

Il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perche' le

stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.

Infine, i commi 5 bis e 5 ter dell'art. 30 introducono un'agevolazione temporanea in materia di

imposta catastale a favore delle ONLUS.

1 COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del

DPR n. 633. In merito ai requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati articoli 148

del TUIR e 4 del DPR n. 633 che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e

dell'IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni, la norma in commento

ribadisce la necessita' che gli enti associativi interessati posseggano i "requisiti qualificanti previsti

dalla normativa tributaria". Al riguardo si evidenzia che presupposto di carattere generale per

Torna all'indice 47

l'applicazione sia delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR, sia di quelle dell'art. 4, commi quarto e

sesto, del DPR n. 633, e' la qualificazione dell'ente associativo come ente non commerciale.

1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo Gli enti di tipo associativo che possono fruire

delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 sono

solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali ai

sensi dell'art. 73 del TUIR.

L'art. 148 e' inserito, infatti, nel Titolo II, Capo III, del TUIR concernente gli enti non commerciali,

cosi' come l'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 disciplina agli effetti IVA gli stessi enti

non commerciali.

Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attivita' commerciale non

possono fruire del regime di favore previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, commi quarto e

sesto, del DPR n. 633.

In particolare per detti enti la natura commerciale fa si' che anche le quote e i contributi associativi

concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

Si ricorda che la commercialita' o meno di un'attivita' e' determinata ai fini fiscali sulla base di

parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue

finalita'.

In sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell'attivita' deve essere operata verificando se la stessa

possa ricondursi fra quelle previste dall'art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella

prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie,

terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell'organizzazione, della professionalita' e

abitualita'.

Il carattere di imprenditorialita' puo' di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in

considerazione della sua rilevanza economica e della complessita' delle operazioni in cui si articola

e la funzione organizzativa dell'imprenditore puo' rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari

nell'ambito di un'operazione di rilevante entita' economica.

1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni

Il comma 3 dell'art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del DPR n. 633

prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle

attivita' rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o

partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a

dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle

seguenti tipologie:

- associazioni politiche;

- associazioni sindacali

- associazioni di categoria;

- associazioni religiose;

- associazioni assistenziali;

- associazioni culturali;

- associazioni sportive dilettantistiche;

- associazioni di promozione sociale;

- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono definite dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, mentre le associazioni di promozione sociale sono quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre

2000, n. 383.

Altri specifici benefici sono stabiliti, a favore di una o piu' tipologie di associazioni sopra

richiamate, dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 148 del TUIR nonche' dal sesto comma dell'art. 4 del DPR n.

633 in presenza delle condizioni previste dalle stesse disposizioni.

Si precisa che l'attivita' "esterna" degli enti associativi, cioe' quella resa nei confronti di terzi, non

rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate.

Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o

partecipanti ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del TUIR e del quarto comma, secondo periodo,

dell'art. 4 del DPR n. 633 nonche' gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 148

e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si

Torna all'indice 48

conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai commi sopra citati, anche alle seguenti

clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata

autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad

altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo

di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire

l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione

alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo

le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532,

comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di

loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari,

delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le

associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai

sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a

livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di

morte e non rivalutabilita' della stessa.

Per espressa previsione normativa (comma 9 dell'art. 148 del TUIR e ottavo comma dell'art. 4 del

DPR n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni

religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,

nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti

ai fini del controllo fiscale.

Dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 bis dell'art. 30 emerge che l'onere della presentazione del

modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali e' previsto per tutti gli enti

di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o

dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione

degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni (v. paragrafo 1.2.1).

Come si desume dalla rubrica della norma, riferita ai circoli privati, la disposizione in esame si

applica esclusivamente agli enti di carattere privato.

Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del

decreto legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalita' giuridica, che si

avvalgono di una o piu' delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del

TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

Ne consegue che l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione

del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi

versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attivita' istituzionale svolta dai medesimi.

L'onere della comunicazione si estende, in forza del comma 3 dell'art. 30 in commento, alle societa'

sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono tenute, altresi',

alla trasmissione del modello in argomento le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle

espressamente escluse dal comma 1 dell'art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).

Come si evince dal comma 2 dell'articolo in commento sono tenuti a trasmettere il modello di

comunicazione previsto dallo stesso articolo sia le associazioni gia' costituite alla data di entrata in

vigore del decreto legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.

Torna all'indice 49

L'onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria

e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si

configurino come autonomi soggetti d'imposta ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati

articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972, non potranno piu' farne applicazione qualora

non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalita' stabilite con il

menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 1.2.1 Enti esonerati dalla

trasmissione del modello

L'art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo dell'Agenzia delle entrate della

sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude dall'onere di

comunicare all'Agenzia dell'entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16

dicembre 1991, n. 398;

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che

non svolgono attivita' commerciale.

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto

1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con

decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

1.2.1.1 Associazioni pro-loco

Il disposto del comma 3 bis dell'art. 30 esonera dalla trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai

fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l'opzione per il regime agevolativo recato

dalla legge n. 398 del 1991.

Si fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l'anzidetto regime fiscale sempre che,

nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attivita' commerciali, conseguendo proventi di

ammontare non superiore a 250.000 euro.

Sono tenute, pertanto, a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini

fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi

superiori a 250.000 euro nonche' le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di

ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge

n. 398 del 1991.

1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche

Il comma 3 bis dell'art. 30 esonera dall'onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti

sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini

sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attivita' commerciale.

Sono, per converso, tenute all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le

modalita' precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attivita'

sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione

di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es.

prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.

L'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni

strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del

TUIR e dell'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non

svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle

Finanze 25 maggio 1995

L'art. 30 in commento al comma 1 esonera dalla trasmissione del modello di comunicazione le

"organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,

in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo".

Il comma 5 dell'art. 30, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, disciplina le organizzazioni di

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attivita' commerciali diverse

da quelle individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

Torna all'indice 50

Sono escluse pertanto dall'onere della comunicazione in argomento le organizzazioni iscritte nei

registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attivita' commerciali se non in

via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.

1.3 Modalita' di trasmissione e contenuti della comunicazione

La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del

comma 1 dell'art. 30 in commento, compilando l'apposito modello, approvato con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via

telematica.

Come accennato in premessa, l'intento del legislatore, attraverso l'introduzione dell'onere della

comunicazione a carico degli enti che si avvalgono dei regimi agevolativi richiamati nei precedenti

paragrafi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, e' quello di conoscere e monitorare gli enti

associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di

identificazione e qualificazione soggettiva dell'ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili

organizzativi, sul settore di operativita' e sulle specifiche attivita' poste in essere, per modo che

l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle

correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati.

Risoluzione 23.05.2000, n. 66/E Ministero delle Finanze

Iva Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Quesito. Art. 87 del TUIR.

L'associazione nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - ha chiesto di conoscere il

parere della scrivente in merito alla propria qualificazione tributaria.

A tal fine, ha fatto presente che "svolge attività di volontariato nel campo culturale", che non

persegue scopo di lucro e che ha "quali suoi fini la promozione culturale e sociale mediante

l'attivazione di corsi e laboratori".

In merito a quanto richiesto, si ritiene di dover, innanzitutto, precisare che la qualificazione di un

ente ai fini tributari va effettuata tenendo presente quanto disposto dall'art. 87 del Testo Unico delle

imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'individuazione

dei soggetti passivi di imposta.

In particolare, si ricorda, come precisato nella circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, che

l'elemento distintivo degli enti non commerciali e' costituito dal fatto di non avere tali enti quale

oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi

per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

Circa la determinazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente, il citato art. 87 del TUIR, al

comma 4, dispone che esso viene determinato in base "alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,

se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata". Per oggetto

principale dell'attività e' da intendersi l'attività essenziale svolta dall'ente per realizzare direttamente

gli scopi primari perseguiti dallo stesso ed indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Nell'ipotesi di più attività di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale,

per qualificare l'ente occorre far riferimento all'attività che consente all'ente stesso di raggiungere

gli scopi primari da esso perseguiti e che lo tipicizzano.

Nella fattispecie in esame l'attività principale svolta dall'ente, rilevabile dallo statuto, appare essere

quella didattica di istruzione e formazione.

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Al riguardo, si fa presente, che la Corte di Cassazione, sez. I civ., con sentenza 11 maggio 1990 n.

4050, ha precisato che l'attività di insegnamento non si sottrae agli oneri di carattere tributario

dovendosi considerare in astratto come attività d'impresa commerciale quando ha i connotati

dell'organizzazione, della professionalità, dell'attività economica e dello scopo di lucro in senso

oggettivo, cioè inteso come idoneità in sè dell'impresa a produrre un profitto.

Successivamente, la stessa Corte, SS.UU. civ., con sentenza n. 3353 del 17 dicembre 1993, nel

confermare tale orientamento ha ribadito che fra le imprese industriali e commerciali sono da

ricomprendersi quelle aventi per scopo la gestione di istituti scolastici in quanto produttrici di un

servizio.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la Corte di Cassazione, sez. L civ., con sentenza n. 9395 del

6 giugno 1995, ha ritenuto che "non può negarsi il carattere di impresa agli istituti scolastici o

educativi per il solo fatto che l'attività di insegnamento ed istruzione svolta nell'ambito di essi ha

natura eminentemente intellettuale, atteso che tale natura inerisce alla prestazione lavorativa dei

docenti ma non connota l'organizzazione aziendale complessivamente considerata, la quale non si

riduce alla prestazione dell'insegnante ma e' la risultante di un complesso di mezzi e di attività,

anche materiali, che fungono da supporto indispensabile e non secondario alla prestazione d'opera

intellettuale e che concorrono al perseguimento dell'unico fine produttivo; in particolare l'istituto

scolastico deve essere inquadrato fra le imprese industriali, ai sensi dell'art. 2195, n. 1, cod.civ. - che

comprende nel settore industriale anche le imprese che producono servizi - in quanto, quale attività

economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e

personali (art. 2082 cod.civ.), produce un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della

scienza, e cioè un risultato nuovo ed originale, autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni

preesistenti.".

Quanto sopra premesso, considerato che l'attivita' essenziale per il raggiungimento degli scopi

primari dell'ente istante appare configurarsi come un'attività di prestazione di servizi organizzata in

forma di impresa e come tale riconducibile fra le attività commerciali di cui all'art. 51 del TUIR, la

scrivente ritiene che l'ente medesimo debba essere qualificato come ente commerciale.

Non ostano a tale conclusione la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di

lucro o la destinazione dei risultati.

Detti elementi non assumono, infatti, ai fini della qualificazione dell'ente, alcuna rilevanza.

Nei confronti dell'associazione "Università della Terza Età" non possono, quindi, trovare

applicazione le disposizioni di favore recate dall'art. 111 del TUIR, concernenti gli enti non

commerciali di tipo associativo, ne' quelle recate dall'art. 108 del medesimo Testo Unico.

Il reddito dell'associazione e' determinato secondo le disposizioni del Capo II del Titolo II del Testo

Unico delle imposte sui redditi, relative agli enti commerciali.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'Associazione istante, nonché della "Sede

autonoma di Rivoli", che ha posto specifico e separato quesito con nota del 22 gennaio 2000, che si

allega in copia.

.

Nota: articoli TUIR: 51=55 ; 87=73 ; 108=143 ; 111=148.

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LEGGI REGIONALI

REGIONE LOMBARDIA

L.R. n. 13 del 31/05/2004

Norme in materia di discipline bio-naturali.

Art. 1 – Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bionaturali consistono

in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di

benessere della persona.

Art. 2 – Viene istituito il registro degli operatori.

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Al quale possono iscriversi coloro che abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla

Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’art. 4.

L’iscrizione nel registro non costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul

territorio regionale da parte degli operatori.

Art. 3 – Viene istituito il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione.

Art. 4 – Viene definito il comitato tecnico scientifico per la realizzazione della legge.

Art. 6 – Gli operatori che all’entrata in vigore della presente legge si trovino negli standard

definiti, posso richiedere l’iscrizione nel registro.

Con il Regolamento Regionale 24/02/2006 sono state dettate le norme circa la composizione e

l’operatività della Consulta regionale di cui all’art. 4.

La Consulta si è riunita la prima volta nel giugno 2008.

REGIONE TOSCANA

L.R. n. 2 del 03/01/2005

Discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2) Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche,

psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento

e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura

di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e

psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque

prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le discipline del

benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate, in particolare sulla

non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di

qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e

bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata

formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun

individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona,

intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali

non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore

consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3) All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso

di formazione, di durata almeno triennale.

Art. 4) E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", il

Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 5) è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è

tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e

regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;

b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in

sottosezioni relative a ogni specializzazione.

Per l'iscrizione nella sezione le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile

ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

Alla sezione operatori, sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

Art. 6) La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare

loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del

benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline

Torna all'indice 54

del benessere e bio-naturali. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti

nell'elenco di cui all’art. 5.

La legge è stata modificata con L.R. n. 16 del 28/03/2008, successivamente abrogata con L.R. n.

32 del 28/05/2008. (per cui rimane valida nella sua formulazione originale).

DELIBERA n. 1 del 28/01/2009 in attuazione della L.R. n. 2 del 03/01/2005

Discipline del benessere e bio-naturali

(estratto)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Dato atto che la ricerca del benessere si manifesta come fenomeno sociale che si esprime nella libera scelta terapeutica che si

consolida in liberi patti tra cittadini ed operatori delle discipline del Benessere e Bionaturali;

Evidenziato quanto riportato dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali

dell’O.M.S.del 1966 “…..La libertà di scelta dei metodi per conseguire, riconquistare, conservare lo

stato di salute, ha determinato un fenomeno che non può essere limitato alla semplice elencazione di

prestazioni e ai sistemi di verifica di validità tipicamente scientifica, ma si espande alla creazione di

modi, d’ambienti, addirittura di linguaggi extrasanitari di crescente presa sulla popolazione al di là

della classificazione di censo e di cultura. Si consolida l’idea che il pensiero rivolto alla serenità

rinforzi e dia possibilità di salute”;

Dato atto che il Comitato, con l’obiettivo di far emergere le discipline che sono praticate con

competenza, correttezza e qualità, ha adottato una metodologia di lavoro tesa a individuare

parametri comuni oggettivi di plausibilità e coerenza e suddivisa in tre fasi:

1) Prima fase: redazione di una griglia che evidenzia sia le caratteristiche comuni che le peculiarità

delle varie Discipline con particolare riferimento ai Piani Formativi;

2) Seconda fase: individuazione di un percorso formativo, comune nelle linee essenziali, in

coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee

3) Terza fase: elaborazione della “Scheda comparata con valutazione” attraverso la quale il

Comitato esprime una “conclusione valutativa” delle singole Discipline;

Dato atto altresì che dall’istruttoria del Comitato sulle schede comparate, istruite sulle richieste

pervenute, è stato individuato un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi

della L.R. 2/2005, e nello specifico le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita TaiJi - Qi

Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

Visti:

a. I requisiti di qualità delle Discipline che in allegato – Allegato 1 – costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto

b. I criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali che

in allegato – Allegato 2 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Ravvisata la necessità di prevedere l’istituzione dell’Elenco regionale delle discipline del benessere

e bio-naturali in formato elettronico on line ed individuare quale struttura responsabile della tenuta e

dell’aggiornamento la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di concerto

con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza;

Evidenziato che gli elenchi degli Operatori non si connotano quali registri o albi in quanto

l’Operatore di pratiche bionaturali non è figura professionale sanitaria;

Constatata la necessità di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali di

provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione, ai sensi della L.R.

32/2002, dei percorsi formativi corrispondenti a ciascuna Disciplina del Benessere e Bionaturali

riconosciuta;

Ritenuto opportuno far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria

competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell’attività delle Scuole e degli

operatori;

Ritenuto opportuno altresì costituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione dati

relativamente all’utenza, alle Scuole ed alla qualità dei servizi;

DELIBERA

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1. di approvare l’individuazione di un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai

sensi della L.R. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji- Qi

Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

2. di approvare i sottoelencati documenti:

a) “Discipline del Benessere e Bio-naturali: Requisiti di qualità, descrizione e contenuti” che in

allegato – Allegato 1 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

b) “Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali: costituzione e criteri di

organizzazione” che in allegato – Allegato 2 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto;

3. di istituire l’Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bio naturali in formato elettronico

su specifico spazio WEB;

4. di individuare quale struttura responsabile della tenuta ed aggiornamento dell’Elenco regionale

delle discipline del benessere e bio-naturali la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di

Solidarietà di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle

precipue aree di competenza;

5. di istituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni di tipo

numericostatistico sull’utenza, nonché sulle Scuole e sulla qualità dei servizi erogati;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di prevedere

controlli a campione alle Scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi;

7. di far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza,

verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell’attività svolta dalle Scuole e dagli operatori;

8. di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali ed alla Direzione Diritto alla

Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti,

alla definizione dei contenuti dei percorsi formativi delle Discipline del Benessere e Bionaturali

riconosciute, alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione dei fac-simile di

domanda per l’inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 5 L. R. 2/2005 e di

autocertificazione, di cui all’Allegato 2 , per le scuole e per gli operatori

Allegato 1

“Discipline del Benessere e Bio-naturali: requisiti di qualità,

descrizione e contenuti”

Per discipline del benessere e bio-naturali si intendono: le pratiche e le tecniche naturali tese a migliorare la qualità di

vita, a produrre benefici sul piano dell’ottimizzazione delle risorse personali e sociali ponendo al centro l’unicità e la

globalità della persona, il dinamismo dell’organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali

Per discipline del benessere e bio-naturali si intende: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche,

artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale

della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di

cura riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque

prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di

estetica, di tatuaggio e piercing)

Nell’ambito delle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche si ritiene esercizio abusivo della professione

medica l’attività relativa a: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente

riconducibile a patologia, l'individuazione dei rimedi e la loro somministrazione; attività comunque riconducibile a

quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella che si concretizza nella formulazione di un giudizio

prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una

pregressa diagnosi o di una terapia in corso.

REQUISITI DI QUALITA’ DELLE DISCIPLINE

1) Appartenenza esclusiva della disciplina al settore del benessere

2) Larga diffusione della disciplina tra la popolazione toscana

3) Definizione del contenuto e del percorso formativo della disciplina a seguito di concertazione e confronto tra

una pluralità di associazioni del settore (almeno due), qualora siano presenti

4) Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell’organismo formativo accreditato

DISCIPLINE OGGETTO D’INTERVENTO

In fase di prima applicazione della L.R. 2/2005, sulla base dei soprarichiamati criteri di qualità, sono individuate le

seguenti Discipline del Benessere e Bionaturali:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vitaTaiji, Qi Gong, Tuina, Suoni

Musica e Benessere, Yoga.

DEFINIZIONE E CONTENUTI

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CRANIOSACRALE

Indica un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di

preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica.

Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato

in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema Respiratorio

Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea

riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

NATUROPATIA

Interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona.

Opera con un approccio multimodale valutando la costituzione e le abitudini dell'individuo in relazione allo spazio e

alla realtà sociale (familiare, lavorativa, ...) in cui vive.

Dà informazioni a singoli o a gruppi sui principi dell'alimentazione naturale, sulle tecniche di igienistica, sull'attività

fisica, su tecniche di rilassamento e di respirazione e su ciò che concorre a un adeguato stile di vita in generale.

Utilizza vari tipi di tecniche integrate tra loro per il riequilibrio e il miglioramento dello stato di benessere della persona.

PRANO-PRATICA

Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell’organismo, delle leggi dell’omeostasi

bioenergetica e dell’interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera

attraverso l’apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con

tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere;

inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bioenergetico.

RIFLESSOLOGIA

Opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene,

prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice e

dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

SHIATSU

Indica un trattamento manuale le cui radici teoriche-pratiche derivano dalle antiche tradizioni filosofiche del lontano

Oriente.

Lo Shiatsu ha lo scopo di preservare e\o ripristinare lo stato di salute della persona, risvegliando ed armonizzando le

funzioni energetiche e le risorse vitali profonde dell’individuo e si avvale di tecniche e principi ben precisi. La modalità

universalmente riconosciuta, peculiare del trattamento, è la pressione perpendicolare, costante e/o modulata in modo

ritmico, esercitata con il peso del corpo su zone, punti e canali energetici (detti meridiani). Per esercitare la pressione si

usano prevalentemente i pollici, ma secondo le necessità o gli stili si possono usare altre parti del corpo quali palmi

delle mani, gomito, ginocchio, piede.

ESERCIZI DI LUNGA VITA TAI JI – QI GONG

Appartengono alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo

stimolo, l’armonizzazione, la circolazione dell’energia (qi) Essi fanno riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e

dello Yang che sono alla base anche della MTC. Il Taiji consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante

equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l’esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare

e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l’esercizio fisico corretto che si

induce benessere. Il QI GONG prevede movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a esercizi respiratori

sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente

eseguite con l’accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono

utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a “risvegliare o vitalizzare “ l’energia vitale

latente dell’organismo.

TUINA

E’ una disciplina che fa parte della medicina tradizionale cinese. Essa agisce attraverso la stimolazione dei “punti”

situati sulla cute, che costituiscono i meridiani energetici, alla base della fisiologia della MTC, oppure attraverso la

stimolazione di zone. L’obiettivo del tuina è quello di riequilibrare il movimento energetico nei meridiani e di

armonizzazione l’energia. I punti e le zone vengono scelti in base alla tipologia energetica dell’individuo da trattare.

Il Tuina si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti atti a effettuare

movimenti delicati, senza mobilizzazione articolare (denominazione ANMO secondo il registro inglese) con o senza

l’ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l’energia vitale.

Il tuina si avvale anche di tecniche di qigong daoyin e Taiji qigong che costituiscono movimenti dolci accompagnati da

respirazione e rilassamento

SUONI MUSICA E BENESSERE

La Disciplina "Suoni Musica e Benessere" è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo,melodia e

armonia) da parte di un operatore qualificato, con un cliente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la

comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione del pensiero al fine di

soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina "Suoni Musica e Benessere" mira

a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il cliente possa meglio realizzare

l'integrazione intra e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo

evolutivo preventivo, riabilitativo e di miglioramento del benessere globale della persona.

YOGA

E’ un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla

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tradizione dell’India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad

esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svatmarama e

numerosi altri. La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle

facoltà corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell’essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel raffinamento

e nell'approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della

relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni tradizione spirituale, filosofica e culturale.

L’OPERATORE NELLE DBN (art. 5 L.R. 2/2005)

E’ operatore nelle discipline del benessere e bio-naturali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 2/2005, la persona che, in

possesso di attestato di qualifica professionale della Regione Toscana, applica una o più discipline del benessere e

bionaturali

regolamentate dalla Regione Toscana nel rispetto dei criteri di qualità formativi definiti da normativa regionale.

Non è autorizzato a realizzare attività riservate a personale sanitario né a sospendere, modificare o ritirare il trattamento

prescritto da un medico. Non ha titolazione ufficiale o abilitazione professionale alla pratica di professioni sanitarie.

L’operatore delle DBN, nell’ambito della relazione con il cliente, utilizza tecniche inerenti il miglioramento della

qualità della vita, l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente, l’informazione sulla corretta

alimentazione per favorire il benessere e più in generale la promozione della benessere.

La formazione degli operatori deve essere portata a compimento da Organismi formativi accreditati ai sensi della

delibera Giunta Regionale toscana n. 968 del 17 dicembre 2007 ed iscritti nell’elenco Regionale delle Discipline del

Benessere e Bionaturali - Elenco DBN previsto all’art. 5 LR. 2/2005.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione si applicano le modalità di attuazione previste alle lettere a) e b) dell’art. 17

della L.R. 32 del 16 luglio 2002 e s.m.i. ed al capo III del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del

Presidente della Giunta regionale dell’8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.

Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale, come previsto alla lettera b) del citato art. 17, deve essere

richiesto dagli organismi formativi accreditati ed iscritti nell’elenco Regionale delle Discipline del Benessere e

Bionaturali, alle Amministrazioni Provinciali di competenza.

I corsi di formazione professionale devono avere una durata almeno triennale (art. 3 LR. 2/2005), di complessive 1200

ore di cui l’attività di stage deve rappresentare non più del 45% del monte ore complessivo.

L’inserimento dell’Operatore nell’Elenco Regionale delle DBN garantisce ai cittadini la qualità della formazione.

L’Operatore applica le DBN in piena autonomia ma qualificandosi come tale, in modo da non ingenerare nel cliente

l'opinione che esso sia un operatore sanitario.

L’Operatore DBN esercita la specifica attività sotto la propria e piena responsabilità civile e penale.

Allegato 2

ELENCO REGIONALE DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI:

COSTITUZIONE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L’Elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali - Elenco DBN - è organizzato in formato elettronico

ed immesso in specifico spazio WEB per la visione pubblica. E’ aggiornato da parte della struttura competente

individuata nella Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà che opera di concerto con la

Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L’Elenco DBN è costituito in due sezioni:

1) Sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

Potranno essere iscritte in questa sezione le Scuole organizzatesi secondo i criteri previsti dalla presente

delibera ed in possesso dell’accreditamento, quale Organismo formativo, nel sistema regionale ai sensi della

Delibera Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007e che siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:

 Esistenza di un piano formativo, adeguato nei contenuti previsti nelle Schede delle singole discipline

riconosciute dalla Regione Toscana ed inserite nel Repertorio regionale dei percorsi dovuti per legge,

di durata almeno triennale con monte ore pari a 1200 ore di cui il 45 per cento di stage

 Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell’Organismo formativo

accreditato.

 Iscrizione ad Associazione Nazionale Scuole di riferimento della disciplina (qualora esistenti)

 Esistenza di un piano formativo, adeguato nei contenuti previsti nelle Schede delle singole discipline

riconosciute dalla Regione Toscana ed inserite nel Repertorio regionale dei percorsi dovuti per legge,

di durata almeno triennale con monte ore pari a 1200 ore di cui il 45 per cento di stage.

 Svolgimento effettivo e documentato dei Corsi Formativi ai sensi dell’art. 5 comma 2 ex L.R. 2/2005.

 Presenza di un Direttore didattico esperto nella materia e di almeno tre docenti titolari con idoneo

curriculum formativo.

 Predisposizione elenco dei docenti con relativi curricula.

 Dotazione di Statuto, Codice Deontologico e Regolamento coerenti con le normative della Regione

Toscana.

 Assolvimento degli obblighi relativi a tutte le assicurazioni dovute per legge ai fini della

responsabilità civile e degli infortuni nonché rispetto di tutte le norme di natura contrattuale,

contributiva ed infortunistica.

 Trasparenza, corretta e capillare informazione sociale relativamente ai contenuti del percorso

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formativo ed ai costi.

La Scuola dovrà trasmettere, prima dell’inizio dei corsi, alla Regione Toscana Direzione Generale Diritto

alla Salute e Politiche di Solidarietà autocertificazione relativamente, sia alle informazioni di cui ai punti

precedenti sia a:

- Ottenimento di riconoscimento del corso: riferimenti determina provinciale e numero di matricola

del progetto formativo

- Data avvio attività e programmazione attività formativa triennale ed annuale

- Assolvimento obblighi assicurativi e contributivi

-

2) Sezione degli operatori suddivisa in sottosezioni relative alle singole specializzazioni

Potranno essere iscritti in questa sezione, per le discipline di interesse, gli operatori che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

a. Regolare attestato di qualifica rilasciato dalle scuole accreditate, quali Organismi formativi, ai sensi della

L.R. 32/2002

b. Possesso di adeguata assicurazione

c. Svolgimento della propria attività in ambienti idonei e osservanti di tutte le norme di sicurezza ed igiene

previste da normativa nazionale e regionale

In fase di prima applicazione della presente delibera e comunque fino a due anni dalla data di approvazione della

stessa, i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco degli operatori sono:

attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento,

della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico

e

svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con

fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento,

della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico

e

svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con

fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento,

della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico

e

svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con

fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

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Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori

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