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Bologna, il 1 ottobre...
Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
REGOLAMENTO
Versione approvata dal Consiglio Direttivo Fis il 18/10/2011
Versione approvata dal Consiglio Direttivo Fnss il 18/10/2011
Versione ratificata dell’Assemblea Straordinaria del 3/12/2011
Premessa: le norme del presente regolamento e dello statuto devono interpretarsi nel senso di garantire il massimo di democraticità all’associazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 1 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le norme del Regolamento vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo e ratificate
dall'Assemblea dei Soci della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 2 – ASSOCIAZIONE CON ENTITA’ ESTERNE
L'eventuale stipula di accordi di riconoscimento reciproco degli attestati di competenza professionale, nel rispetto dei parametri formativi di riferimento della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, la costituzione di organismi comuni e l'associazione sotto qualsiasi forma con istituzioni, enti, o altre associazioni, di cui all'art.3 dello Statuto dovrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.
A seguito di accordi con Associazioni nazionali o internazionali potranno essere inseriti nella denominazione della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori i loghi e le sigle delle associazioni contraenti e nel R.I.O.S. e nel R.I.I.S. potrà essere indicato, a fianco del nominativo del Socio, anche la denominazione dello stile e dell'associazione di provenienza.
Art. 3 – MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Il Socio che non abbia ancora versato la quota associativa alla data del 30 maggio, decade dalla qualità di Socio.
Art. 4 – ASSEMBLEA: NUMERO DI DELEGHE
Nell'Assemblea dei Soci è consentita la delega scritta nella misura di 2 (due) deleghe per ogni Socio votante.
ART. 5 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Il Socio ha l'obbligo di munirsi di assicurazione professionale per eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della professione.
Art. 6 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Sono titoli di formazione necessari al fine dell’iscrizione alla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, come operatore Shiatsu, con la qualifica di Socio Ordinario e dell'ammissione all'esame della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori per l’iscrizione come Socio Professionista Attestato, il titolo di scuola media superiore o equipollente e gli attestati che dimostrino una formazione triennale conseguita rispettando gli standard di studio elaborati dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, allegati al presente Regolamento. I criteri di ammissione all’Esame potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, sentito il parere della Commissione Esaminatrice, per sopravvenute esigenze. Tale eventuale delibera dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci. Il Socio che non abbia il titolo di scuola media superiore dovrà allegare alla domanda d’iscrizione tutti i titoli e gli attestati di formazione e di esperienza professionale conseguiti. Il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso, se potranno essere ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto. In caso di valutazione negativa il Socio, che richiede l’iscrizione, potrà chiedere che la sua domanda venga valutata dall’Assemblea dei Soci.
Art. 7 – CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME
L'Operatore Shiatsu che intenda essere ammesso all'esame per l'iscrizione alla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori quale Socio Professionista Attestato dovrà presentare domanda allegando gli attestati del suo curriculum di studi e del periodo di pratica svolto. La Commissione Esaminatrice nel valutare la domanda, potrà attribuire valore di crediti formativi alle attività professionali e formative svolte dai candidati nei casi in cui, per motivi particolari o di forza maggiore, manchi parte della documentazione richiesta (titoli conseguiti all’estero, formazione completata a grande distanza temporale o simili). La domanda corredata dai dati anagrafici, residenza, fotocopia documento d'identità e attestato del versamento del contributo per l'esame e, se necessario, per il colloquio preliminare, sarà indirizzata alla Commissione Esaminatrice della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, che delibera le ammissioni.
Art. 8 – STRUTTURA DELL’ESAME
L'Esame consiste in una prova pratica e una prova orale e\o scritta sul programma di esame. Il Consiglio Direttivo delibera le modalità , le materie e il programma di Esame su proposta della Commissione Esaminatrice.
Art. 9 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ogni due anni il Consiglio Direttivo elegge la Commissione Esaminatrice. I componenti della Commissione Esaminatrice, in numero minimo di cinque, dovranno essere scelti trai Soci Professionisti Attestati ed Insegnanti di comprovata esperienza tenendo conto di un'equa rappresentanza regionale e formativa. Potranno essere chiamati a far parte della Commissione Esaminatrice i rappresentanti di altre associazioni (ad esempio dei consumatori) e rappresentanti regionali ed istituzionali.
Art. 10 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Al loro interno i membri della Commissione Esaminatrice eleggeranno il Presidente che per le convocazioni e le delibere applicherà l'Articolo 17 dello Statuto per quanto compatibile.
Art. 11 – CONVOCAZIONE SESSIONI D’ESAME
Potranno essere tenute più sessioni di esame ogni anno solare. Il numero delle sessioni annue d’Esame ed i criteri generali per la scelta delle sedi vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione Esaminatrice. La Commissione Esaminatrice definisce il calendario e la sede d’Esame comunicandoli con un anticipo minimo di tre mesi.
Art. 12 – VERBALE SESSIONI D’ESAME
Di tutte le sedute di Esame verrà redatto un verbale riportante l'esito dello stesso. Il verbale sarà costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione delle domande fatte e da una valutazione sintetica collegiale. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In assenza di verbalizzazioni specifiche, le decisioni della Commissione devono intendersi prese all’unanimità .
Art. 13 – ISCRIZIONE AL REGISTRO ITALIANO OPERATORI SHIATSU
a) SUPERAMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE AL R.I.O.S.
I Soci che abbiano superato l'Esame di cui agli articoli precedenti, saranno iscritti nella categoria Soci
Professionisti Attestati ed avranno diritto ad essere iscritti anche al R.I.O.S. (Registro Italiano Operatori Shiatsu). La Commissione Esaminatrice deposita i verbali d'esame presso la Segreteria della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori la quale provvederà ad iscrivere i Soci che abbiano superato l'Esame per l’ammissione al Registro Italiano Operatori Shiatsu.
b) EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO
I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Federazioni estere che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati di Competenza Professionale possono richiedere l’iscrizione diretta al R.I.O.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attestazione conseguita presso la federazione estera più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.
c) EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI
I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati di Competenza Professionale possono richiedere l'iscrizione diretta al R.I.O.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attestazione conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.
Art. 14 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL R.I.O.S.
I Soci iscritti al R.I.O.S. dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Italiano Operatori Shiatsu e del Registro Italiano Insegnanti di Shiatsu.
Art. 15 – ISCRIZIONE AL REGISTRO ITALIANO INSEGNATI DI SHIATSU
a) CRITERI DI AMMISSIONE AL R.I.I.S.
L’Insegnantedi Shiatsu deve poter documentare, come requisiti minimi di ammissione al R.I.I.S.:
- Il triennio di formazione come Operatore Shiatsu
- il possesso della qualifica di Socio Professionista Attestato
- tre anni di pratica come Operatore professionista
- Un training di formazione specifica documentabile, a cura del Caposcuola responsabile, per ogni anno o livello equivalente di Corso Formativo al cui insegnamento viene abilitato.
b) EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO
I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali estere che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati di Competenza Professionale possono richiedere l'iscrizione diretta al R.I.I.S. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attestazione conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.
c) EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI
I Soci che possano vantare titoli di attestazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori accordi di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati di Competenza Professionale possono richiedere l'iscrizione diretta al R.I.I.S. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa all'attestazione conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.
Art. 16 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL R.I.I.S.
I Soci iscritti al R.I.I.S. dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Italiano Insegnanti di Shiatsu.
Art. 17 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ISCRIZIONE AL R.I.O.S DI INSEGNANTI SHIATSU
Per gli insegnanti di Shiatsu che chiedono l’iscrizione nell’elenco del R.I.I.S e che ne hanno tutti i requisiti, ad eccezione dell’iscrizione al R.I.O.S., viene prevista una apposita sessione di esame davanti ad una Commissione composta dai membri più anziani della Commissione Esaminatrice della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.
Art. 17 bis - NORMA TRANSITORIA - INSEGNANTI NON ISCRITTI AL R.I.O.S.
Gli insegnanti già iscritti alla F.N.S.S., che non abbiano ancora superato l’esame per l’iscrizione al R.I.O.S. e che chiedano l’iscrizione al R.I.I.S., potranno iscriversi come Soci Ordinari alla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori e verranno provvisoriamente inseriti nel R.I.I.S.. Entro due anni dall’iscrizione dovranno presentarsi e superare l’esame di ammissione al R.I.O.S., dinanzi all’apposita commissione per insegnanti di cui all’articolo precedente.
Art. 18 - COMMISSIONI DI INSEGNANTI E CAPISCUOLA
Possono essere costituite commissioni specifiche di insegnanti e/o di insegnanti capiscuola per svolgere attività loro delegata dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
E' obbligo dei Soci il continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso studi e frequenza di corsi e stage. Ai fini dell'aggiornamento professionale permanente sono istituiti punti di aggiornamento per l'Educazione Continua degli Operatori Shiatsu (E.C.O.S.) validi anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Italiano Operatori Shiatsu. I Soci sono tenuti ad accumulare nel biennio un minimo di punti E.C.O.S. stabilito dal Consiglio Direttivo. L'obbligo di aggiornamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione come Socio.
Il Consiglio Direttivo definirà quali attività (Convegni, Simposi, Seminari, stage, nazionali e/o regionali, etc.) saranno accreditate ai fini dell'aggiornamento. Per ogni attività accreditata il Direttivo attribuirà specifici punti formativi E.C.O.S.. Ogni attività accreditata potrà prevedere una verifica finale sui contenuti proposti.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire punti formazione per gli Studenti iscritti all’elenco Studenti - Operatori non praticanti - Simpatizzanti, per la partecipazione ad attività della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (Convegni, Simposi, Seminari, stage, nazionali
e/o regionali, etc.) validi ai fini del raggiungimento dei requisiti formativi richiesti per l’iscrizione all’Esame di ammissione al R.I.O.S..
Il Consiglio Direttivo potrà delegare la gestione corrente di accreditamento delle attività di aggiornamento professionale ad una apposita Commissione Aggiornamento Professionale.
L'inosservanza dell'obbligo di aggiornamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui l'Art. 10 dello Statuto, compresa la sospensione temporanea della qualità di Socio con il passaggio all’elenco Studenti - Operatori non praticanti - Simpatizzanti nella sezione Operatori non praticanti e la cancellazione dal Registro Italiano Operatori Shiatsu. L'applicazione delle sanzioni viene operata dal collegio dei Probiviri su segnalazione del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'espulsione che viene deliberata dall'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Su richiesta dell’interessato il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale riammissione a Socio di chi, successivamente alla sanzione, abbia conseguito l’aggiornamento professionale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire attività specifiche di aggiornamento professionale destinate ai Soci Professionisti Insegnanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Italiano Insegnanti di Shiatsu.
Art. 20 – ELENCO STUDENTI - OPERATORI NON PRATICANTI - SIMPATIZZANTI
Gli Studenti di Shiatsu, gli Operatori Non Praticanti ed i Simpatizzanti, che non essendo professionisti non possono essere soci e che intendono partecipare alla vita associativa della Federazione, saranno annotati in apposito elenco in tre differenti categorie. L’annotazione nell'elenco verrà effettuata previa domanda scritta, anche in via telematica, completa di tutti i dati richiesti e il versamento di un contributo. L’annotazione nell’elenco e il versamento del contributo comporta la possibilità di partecipare a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento della Federazione ed a riceverne le pubblicazioni.
L’Elenco Studenti - Operatori Non Praticanti - Simpatizzanti è suddiviso nelle categorie: Studenti, Operatori Non Praticanti e Simpatizzanti.
Possono essere iscritti alla categoria Studenti tutti coloro che presentano la documentazione attestante l’iscrizione ad un corso di formazione professionale triennale. Nella categoria Operatori Non Praticanti vengono iscritti tutti coloro che pur in possesso del diploma triennale di una Scuola Professionale di Shiatsu non praticano la professione. Nella categoria Simpatizzanti tutti coloro che non presentano tali requisiti.
Le quote di iscrizione nelle categorie specificate vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo con importi diversificati che prevedano una facilitazione per avvicinare gli Studenti alla vita associativa.
I Soci che per loro volontà non intendano esercitare la professione o i Soci temporaneamente sospesi perderanno la qualità di Soci e verranno iscritti all’elenco Studenti - Operatori Non Praticanti - Simpatizzanti nella categoria Operatori Non Praticanti, cancellati dal Registro Italiano Operatori Shiatsu, o dal Registro Italiano Insegnanti Shiatsu a seconda dei casi ed il nominativo non potrà essere pubblicizzato dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.
Art. 21 – ELENCO DELLE SCUOLE ACCREDITATE
La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, riconosce le Scuole Professionali di Shiatsu come risorsa vitale nella formazione e nell'aggiornamento degli operatori e degli insegnanti ed opera in funzione del continuo miglioramento degli standard qualitativi, mantenendo un apposito Elenco di Scuole Professionali di Shiatsu Accreditate.
Sono Scuole di Shiatsu Accreditate dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori quelle che:
a) presentano domanda per l’iscrizione nell’elenco che viene approvata dal Consiglio Direttivo;
b) garantiscono un iter formativo professionale almeno triennale per operatori Shiatsu conforme ai criteri di ammissione al R.I.O.S., secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dal Codice Deontologico;
c) sottoscrivono con la Federazione un Protocollo d'Intesa. Il Protocollo d’Intesa è definito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci;
d) i cui insegnanti di Shiatsu sono Soci Professionisti Insegnanti Attestati iscritti al Registro Italiano Insegnanti di Shiatsu – R.I.I.S. o ad altro registro riconosciuto dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori;
e) iscrivono tutti i loro studenti all'elenco di cui all'articolo 20;
f) versano il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
Art. 22 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che cura la convocazione del Collegio, l'ordine del giorno e presiede le riunioni. I membri del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche elettive all'interno della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.
Art. 23 – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si riunisce una volta dopo la sua elezione per nominare il Presidente, prendere le consegne dal Collegio uscente e stabilire un eventuale calendario dei lavori. Successivamente viene convocato dal Presidente del Collegio stesso secondo le necessità .
ART. 24 – RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Le richieste di intervento del Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori o di Soci devono essere inviate alla Federazione che le farà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale inserirà le richieste nell'ordine del giorno della successiva riunione.
Art. 25 – CONVOCAZIONE DI SOCI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di convocare i Soci per ascoltarli e porre loro le domande che ritiene necessarie.
Art. 26 – OBBLIGO DI COMPARIZIONE DAVANTI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi il giorno indicato e la mancata comparizione senza adeguata giustificazione, comporta la sanzione disciplinare della censura. In caso di recidiva potranno essere adottati anche provvedimenti disciplinari più gravi, come da Statuto art. 10.
Art. 27 – DELIBERE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente, o del suo sostituto da lui designato, avrà valore doppio.
Al presente Regolamento sono allegate le norme che disciplinano il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.
Art. 28 – ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI
Le Sezioni Regionali operano attraverso due organi: l'Assemblea dei Soci della Regione ed il Responsabile Regionale.
Art. 29 – ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA REGIONE
L'Assemblea dei Soci della Regione viene convocata annualmente dal Rappresentante Regionale.
La prima volta, in caso di mancata convocazione da parte del Rappresentante Regionale o essendo vacante o decaduto il Rappresentante Regionale verrà convocata dal Presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, o da persona da lui delegata.
L’Assemblea dei Soci della regione e il Responsabile Regionale organizzano l’attività regionale secondo le linee guida stabilite, in sede nazionale, dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dall’Istituto Culturale al quale vanno anche sottoposte tutte le iniziative culturali.
Art. 30 – RESPONSABILE REGIONALE
Il Responsabile Regionale dura in carica due anni rinnovabili dall’Assemblea Regionale.
Il Responsabile Regionale può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo. In caso di revoca del Responsabile Regionale, il Presidente o la persona da lui delegata deve convocare entro tre mesi una nuova Assemblea Regionale dei Soci per l’indicazione del nuovo Responsabile Regionale.
In assenza di Soci disponibili all'incarico, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un facente funzioni del Responsabile Regionale.
I Responsabili Regionali oltre i compiti previsti dallo Statuto, vedi art. 30, hanno una funzione di
coordinamento fra la Sezione Regionale e il Consiglio Direttivo, convocano l'Assemblea Regionale e
coordinano il lavoro della Sezione Regionale.
Le iniziative regionali devono essere indirizzate al sostegno dell'attività professionale dei Soci, coordinate fra loro e conformi al programma annuale approvato dall'Istituto Culturale e dal Consiglio Direttivo.
Art. 31 – COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ REGIONALI
Il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore delle Attività Regionali, che, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo stesso, coordina le attività delle Sezioni Regionali. Il Coordinatore delle Attività Regionali indice ogni anno almeno un incontro nazionale tra i Responsabili Regionali. Il Coordinatore delle Attività Regionali prima dell'incontro annuale con i Responsabili Regionali partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per concordare con il Consiglio Direttivo gli argomenti della riunione ed essere informato sulla linea politica del Consiglio Direttivo stesso.
Art. 32 – RELAZIONI FRA SEZIONI REGIONALI E CONSIGLIO DIRETTIVO
Le Sezioni Regionali dovranno relazionare preventivamente e successivamente, le attività regionali al Coordinatore delle Attività Regionali e al Consiglio Direttivo.
Art. 33 – DELEGATO AMMINISTRATIVO REGIONALE
Nelle Sezioni Regionali senza statuto autonomo l'attività amministrativa viene svolta, qualora eletto, dal Delegato Amministrativo Regionale come da articolo 28 dello Statuto.
Art. 34 – SEZIONI REGIONALI CON STATUTO AUTONOMO
Nelle Sezioni Regionali con statuto autonomo, gli organismi regionali, i loro poteri, i rapporti con la Federazione nazionale, l’autonomia finanziaria e l’attività regionale sono regolati dalle norme dello Statuto Regionale. I Soci della Sezione Regionale rimangono, in ogni caso, soggetti a tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, in particolare per quanto riguarda: aggiornamento permanente, assicurazione obbligatoria, osservanza delle regole di deontologia professionale, giudizio dei Probiviri.
Art. 35 – ISTITUTO CULTURALE
L'Istituto Culturale è l’organismo della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori che cura, elabora e sviluppa gli aspetti culturali di tutte le attività della Federazione stimolando lo studio, la ricerca, l’evoluzione e l’adeguato
aggiornamento professionale dei Soci ed avanzando proposte in merito alla politica culturale al Consiglio Direttivo.
L’Istituto Culturale si compone di due sezioni:
a) un Comitato Operativo ed
b) un Comitato Tecnico/Scientifico consultivo col compito di formulare indirizzi e linee guida tecniche e scientifiche, composto da personalità del mondo dello Shiatsu ed accademico, scientifico e culturale.
Art. 36 – NOMINA DEL DIRETTORE E COMPONENTI DELL’ISTITUTO CULTURALE
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore ed i componenti il Consiglio dell'Istituto Culturale scegliendoli fra professionisti, docenti, esperti, personalità della cultura nazionale ed internazionale. La carica ha durata biennale.
Art. 37 – RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
Ai sensi di legge, dello Statuto e del presente Regolamento solo il Presidente della Federazione ha la
rappresentanza della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori presso tutte le associazioni nazionali ed internazionali delle quali la Federazione sia membro. In dette sedi il Presidente rappresenterà la Federazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente possono indicare un sostituto del Presidente che partecipi alle riunioni delle suddette associazioni, per rappresentare la linea politica della Federazione, senza alcuna autonomia decisionale, ma con l'obbligo di relazionare e di attenersi alle indicazioni del Consiglio Direttivo stesso.
Art. 38 – DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA’ NEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
La durata delle cariche è regolamentata dall’art.24 dello Statuto.
Ogni Socio è rieleggibile alla stessa carica, per più mandati, fino ad un massimo di 8 (otto) anni consecutivi, con riferimento a tutti gli Organi di gestione dell’Associazione, indicati all’Art. 14 dello Statuto.
Raggiunto tale limite massimo, il Socio non potrà più essere candidato ed eletto a quella carica al mandato successivo. Il Socio potrà nuovamente essere candidato e eletto, solo dopo che sia trascorso almeno un mandato.
Art. 39 – REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
Ai sensi dello Statuto, tutti i candidati alle cariche associative previste dallo Statuto stesso devono essere Soci, con la sola esclusione dei Revisori dei Conti.
A tutti i soci candidati alle cariche statutarie ed associative, oltre a quanto specificamente indicato dallo Statuto e dal Regolamento, vengono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
a) non avere conflitti di interesse con gli scopi sociali
b) non trovarsi in situazioni di incompatibilitÃ
c) sottoscrivere il Codice Deontologico
d) sottoscrivere il Codice Etico
Art. 40 – CONFLITTI DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITA'
I candidati alle cariche sociali, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo precedente, ai sensi dello stesso articolo, non devono trovarsi in posizioni di conflitto di interessi o incompatibilità . In particolare gli eletti nel Consiglio Direttivo e il Presidente non possono rivestire la carica di Probiviri, essendo dette cariche incompatibili. Pur non sussistendo una vera incompatibilità , si devono evitare i cumuli di cariche, tra i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Istituto Culturale e della Commissione Esaminatrice, ad eccezione di uno o due membri di ciascun organo che possono cumulare le due cariche per costituire un utile raccordo tra i diversi organi. Le cariche di Presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, di Direttore dell’Istituto Culturale e di Presidente della Commissione Esaminatrice sono incompatibili e non possono essere cumulate. La carica di Presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale ed eventuali eccezioni devono essere motivate dall’Assemblea che procede all’elezione.
Per la valutazione delle situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità si applicano oltre alle norme del presente Regolamento e dello Statuto, le norme del Codice Civile.
Art. 41 – ISCRIZIONE DI NUOVI SOCI A LIBRO SOCI
L’iscrizione di nuovi Soci sul Libro dei Soci dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione.
Art. 42 – COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione per il Coordinamento delle Attività di Volontariato che ha il compito di indirizzare, promuovere e coordinare le attività di volontariato in collaborazione con i Rappresentanti Regionali interessati.
Dal tramonto all’alba, al chiaro di...
GIORNATA DI CHI E’ SENSIBILE AL...